(Convenzione-art. 10)
                             Articolo 10
1.  Ogni Stato parte vigila affinche' l'insegnamento e l'informazione
relativi all'interdizione della tortura, siano parte integrante della
formazione    del    personale    civile    o   militare   incaricato
dell'applicazione delle leggi, del  personale  medico,  degli  agenti
della  funzione  pubblica  e di altre persone che possono intervenire
nel corso della custodia, dell'interrogatorio o  del  trattamento  di
ogni  individuo  arrestato,  detenuto  o  imprigionato  in  qualsiasi
maniera.
2.  Ogni  Stato  parte inserisce detta interdizione nei regolamenti o
nelle istruzioni promulgate in merito agli obblighi e alle competenze
di tali persone.