(Convenzione-art. 11)
                             Articolo 11
Ogni   Stato   parte   esercita   una   sistematica  sorveglianza  su
regolamenti, istruzioni, metodi e pratiche di interrogatorio e  sulle
disposizioni  relative  alla custodia ed al trattamento delle persone
arrestate, detenute o imprigionate in qualsiasi maniera, su qualsiasi
territorio sottoposto alla sua giurisdizione, al fine di evitare ogni
caso di tortura.