(Convenzione-art. 14)
                             Articolo 14
1.  Ogni  Stato  parte  garantisce,  nel  suo sistema giuridico, alla
vittima di un atto di tortura, il diritto di ottenere  riparazione  e
di essere equamente risarcito ed in maniera adeguata, inclusi i mezzi
necessari alla sua riabilitazione piu' completa possibile. In caso di
morte  della  vittima,  risultante  da un atto di tortura, gli aventi
causa di quest'ultima hanno diritto al risarcimento.
2. Il presente articolo non esclude alcun diritto al risarcimento cui
la vittima od ogni altra persona  avrebbe  diritto  in  virtu'  delle
leggi nazionali.