(Convenzione-art. 15)
                             Articolo 15
Ogni  Stato  parte  vigila affinche' ogni dichiarazione di cui si sia
stabilito che e' stata ottenuta con  la  tortura,  non  possa  essere
invocata  come elemento di prova in un procedimento, se non contro la
persona  accusata  di  tortura,  al  fine  di  determinare  che   una
dichiarazione e' stata resa.