(Convenzione-art. 16)
                             Articolo 16
1.  Ogni  Stato  parte  si  impegna  a  proibire  in ogni territorio,
sottoposto alla sua giurisdizione, altri atti che costituiscono  pene
o  trattamenti  crudeli,  inumani  o degradanti che non siano atti di
tortura come definiti dall'articolo primo, allorche' questi atti sono
commessi da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona
che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione o con il consenso
espresso  o  tacito.  In  particolare,  gli  obblighi  enunciati agli
articoli 10, 11 12 e 13 sono  applicabili  mediante  la  sostituzione
della menzione della tortura con la menzione di altre forme di pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
2.  Le  disposizioni  della  presente Convenzione non pregiudicano le
disposizioni di ogni altro strumento  internazionale  o  della  legge
nazionale  che  vietino  le  pene  o  trattamenti  crudeli, inumani o
degradanti, o che siano relative all'estradizione o all'espulsione.