(Convenzione-art. 17)
                             Articolo 17
1.  E'  istituito  un  Comitato  contro  la  tortura  (qui di seguito
denominato il Comitato), che ha le funzioni definite qui di  seguito.
Il  Comitato  e'  composto  da  dieci  esperti  di alta moralita' che
possiedono  una  competenza  riconosciuta  nel  settore  dei  diritti
dell'uomo,  i  quali  siedono  nel  Comitato  a titolo personale. Gli
esperti sono eletti dagli  Stati  parti,  tenendo  conto  di  un'equa
ripartizione   geografica   e   dell'interesse   rappresentato  dalla
partecipazione ai lavori del Comitato di alcune  persone  aventi  una
esperienza giuridica.
2.  I  membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto in base ad
una lista di candidati designati dagli Stati parte. Ogni Stato  parte
puo' designare un candidato prescelto tra i suoi cittadini. Gli stati
parti tengono conto dell'interesse  a  designare  dei  candidati  che
siano  anche  membri del Comitato dei diritti dell'uomo costituito in
virtu'  del  Patto  internazionale  relativo  ai  diritti  civili   e
politici,  e  che  siano  disposti a far parte del Comitato contro al
tortura.
3.  I  membri del Comitato sono eletti nel corso di riunioni biennali
degli    Stati    parti    convocate    dal    Segretario    generale
dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite.  In dette riunioni, nelle
quali il quorum e' costituito dai due terzi degli Stati  parte,  sono
eletti  membri  del  Comitato  i  candidati  che ottengono il maggior
numero  di  preferenze  e  la  maggioranza  assoluta  dei  voti   dei
rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti.
4.  La prima elezione avra' luogo al piu' tardi sei mesi dopo la data
di entrata in vigore della presente Convenzione. Quattro mesi  almeno
prima   della   data   di   ogni  elezione,  il  Segretario  generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, invia una lettera agli Stati
parti  per invitarli a presentare le loro candidature entro tre mesi.
Il Segretario generale compila una lista  per  ordine  alfabetico  di
tutti  i  candidati  cosi'  designati,  con l'indicazione degli Stati
parti che li hanno designati, e la trasmette agli Stati parti.
5.  I  membri  del  Comitato  sono  eletti  per  quattro  anni.  Sono
rieleggibili se sono presentati nuovamente. Tuttavia, il  mandato  di
cinque  dei  membri eletti durante la prima elezione, terminera' dopo
due anni; immediatamente dopo la prima elezione, il  nome  di  questi
cinque  membri  sara'  estratto a sorte dal presidente della riunione
menzionata al paragrafo 3 del presente articolo.
6.  Se un membro del Comitato decede, si dimette dalle sue funzioni o
non e' piu' in grado, per qualche altra ragione, di svolgere  le  sue
funzioni al Comitato, lo Stato parte che lo ha designato, nomina, tra
i suoi cittadini, un altro esperto che fara' parte del  Comitato  per
il rimanente periodo del mandato, con riserva dell'approvazione della
maggioranza degli Stati parti. Tale approvazione e' considerata  come
acquisita,  a  meno che la meta', o piu' della meta'degli Stati parti
non esprima un'opinione sfavorevole entro sei  settimane,  a  partire
dal  momento  in  cui  sono  stati  informati dal Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite della nomina proposta.
7.  Gli  Stati  parti  prendono a loro carico le spese dei membri del
Comitato per il periodo nel quale  questi  ultimi  svolgono  le  loro
funzioni del Comitato.