(Convenzione-art. 18)
                             Articolo 18
1.  Il  Comitato  elegge il suo ufficio per un periodo di due anni. I
membri dell'ufficio sono rieleggibili.
2.  Il  Comitato  stabilisce  egli stesso il suo regolamento interno;
questo  deve,  tuttavia,  contenere  in  particolare,   le   seguenti
disposizioni:
a) il quorum e' di sei membri
b) le decisioni del Comitato sono prese con la maggioranza dei membri
presenti.
3.  Il  Segretario  generale  dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
pone  a  disposizione  del  Comitato  il  personale  e  le  strutture
materiali  che  gli  sono  necessarie  per  svolgere efficacemente le
funzioni affidategli in virtu' della presente Convenzione.
4.  Il  Segretario  generale  dell'Orgnizzazione  delle Nazioni Unite
convoca i membri del Comitato per la  prima  riunione.  Dopo  la  sua
prima  riunione,  il  Comitato si riunisce ad ogni occasione prevista
dal suo regolamento interno.
5.  Gli  Stati  parti prendono a loro carico le spese derivanti dallo
svolgimento delle riunioni degli Stati  parti  e  del  Comitato,  ivi
compreso  il rimborso dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di ogni
spesa, quali le spese di  personale  e  di  costi  per  le  strutture
materiali,  che  l'Organizzazione  avra'  sostenuto in conformita' al
paragrafo 3 del presente articolo.