(Convenzione-art. 19)
                             Articolo 19
1. Gli Stati parti presentano al Comitato, tramite il Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle relazioni
sulle misure da loro adottate al fine di dare esecuzione ai loro
impegni in virtu' della presente Convenzione, entro un periodo di un
anno, a partire dall'entrata in vigore della Convenzione per lo Stato
parte interessato. Gli Stati parti presentano successivamente, ogni
quattro anni, delle relazioni complementari, in merito ad ogni nuova
misura adottata, ed ogni altra relazione richiesta dal Comitato.
2.  Il  Segretario  generale  dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
trasmette le relazioni a tutti gli Stati parti.
3.  Ogni  relazione  e'  esaminata dal Comitato, che puo' esprimere i
commenti di ordine generale che  riterra'  adeguati  in  merito  alla
relazione  e  trasmette  detti commenti allo Stato parte interessato.
Tale Stato parte puo'  comunicare,  in  risposta  al  Comitato,  ogni
osservazione che ritenga utile.
4.  Il Comitato puo', a sua discrezione, decidere di riprodurre nella
relazione annuale che esso predispone,  in  conformita'  all'articolo
24,  ogni  commento  da  esso  formulato ai sensi del paragrafo 3 del
presente articolo, corredato dalle osservazioni  ricevute  in  merito
dallo  Stato parte interessato. Qualora lo Stato parte interessato lo
richieda, il Comitato puo' anche riprodurre la  relazione  presentata
ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.