(Convenzione-art. 20)
                             Articolo 20
1. Qualora il Comitato riceva informazioni credibili che a suo parere
contengono indicazioni fondate sul fatto che la tortura e'  praticata
sistematicamente nel territorio di uno Stato parte, esso invita detto
Stato a collaborare nell'esame delle informazioni e, a  tal  fine,  a
comunicargli le sue osservazioni in merito.
2.  Tenendo conto di ogni osservazione eventualmente presentata dallo
Stato parte interessato e di ogni altra  informazione  pertinente  di
cui  dispone,  il Comitato puo' se ritiene che cio' sia giustificato,
incaricare uno o piu' dei suoi membri di  procedere  ad  un'inchiesta
riservata e di presentargli urgentemente un rapporto.
3.  Qualora  un'inchiesta sia effettuata ai sensi del paragrafo 2 del
presente articolo, il Comitato ricerca la  cooperazione  dello  Stato
parte interessato. In accordo con detto Stato parte, l'inchiesta puo'
comportare una visita sul suo territorio.
4. Dopo aver esaminato le conclusioni del membro o dei membri che gli
sono sottoposte in conformita' al paragrafo 2 del presente  articolo,
il Comitato trasmette dette conclusioni allo Stato parte interessato,
con tutti i commenti o suggerimenti che riterra' appropriati, tenendo
conto della situazione.
5.  Tutti i lavori del Comitato menzionati nei paragrafi da 1 a 4 del
presente articolo sono riservati e, durante tutte le fasi dei lavori,
ci si sforza di ottenere la cooperazione dello Stato parte. Una volta
terminati i lavori relativi  ad  un'inchiesta  svolta  ai  sensi  del
paragrafo  2, il Comitato puo', dopo consultazioni con lo Stato parte
interessato, decidere  di  far  figurare  un  conciso  resoconto  dei
risultati  dei  lavori  nella  relazione  annuale  che  predispone in
conformita' all'articolo 24.