Articolo 21 1. Ogni Stato parte alla presente Convenzione puo', in virtu' del presente articolo, dichiarare in qualsiasi momento che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare delle comunicazioni nelle quali uno Stato parte sostiene che un altro Stato parte non adempie ai suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione. Tali comunicazioni possono essere ricevute ed esaminate, ai sensi del presente articolo, solo se provengono da uno Stato parte che abbia effettuato una dichiarazione nella quale riconosce, per quanto lo riguarda, la competenza del Comitato. Il Comitato non riceve nessuna comunicazione relativa ad uno Stato parte che non abbia effettuato tale dichiarazione. La procedura seguente verra' applicata per le comunicazioni ricevute in virtu' del presente articolo: a) qualora uno Stato parte alla presente Convenzione ritenga che un altro Stato ugualmente parte alla Convenzione, non ne applica le disposizioni, puo' attirare, mediante comunicazione scritta, l'attenzione di detto Stato sulla questione. Entro un termine di tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione, lo Stato destinatario fara' avere allo Stato che ha inviato la comunicazione, delle spiegazioni o ogni altra di chiarazione scritta che chiarisca la questione, le quali dovranno comprendere in ogni modo possibile ed utile, delle indicazioni relative alle sue regole di procedura ed ai mezzi di ricorso, gia' utilizzati, o pendenti in istanza, o ancora aperti; b) qualora, entro un termine di sei mesi, a partire dalla data di ricevimento della comunicazione originale da parte dello Stato destinatario, la questione non sia regolata con soddisfazione dei due Stati parti interessati, entrambi avranno diritto di sottoporla al Comitato, inviando una notifica al Comitato, come pure all'altro Stato interessato; c) il Comitato puo' giudicare di una questione che gli e' sottoposta, ai sensi del presente articolo, solo dopo essersi assicurato che tutte le vie di ricorso interne disponibili sono state utilizzate o esaurite, in conformita' ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questa regola non si applica nei casi in cui le procedure di ricorso eccedano termini ragionevoli, ne' nei casi in cui e' poco probabile che le procedure di ricorso diano soddisfazione alla persona che e' vittima della violazione della presente Convenzione; d) il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste al presente articolo, tiene le sue sedute a parte chiuse; e) fatte salve le disposizioni del comma c), il Comitato pone i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, al fine di pervenire ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto degli obblighi previsti dalla presente Convenzione. A tal fine, il Comitato puo' se lo ritiene opportuno, costituire una commissione di conciliazione ad hoc; f) per qualsiasi questione che gli sia sottoposta in virtu' del presente articolo, il Comitato puo' domandare agli Stati parti interessati, di cui al comma b), di fornirgli ogni informazione pertinente; g) gli Stati parti interessati, di cui al comma b), hanno il diritto di farsi rappresentare al momento dell'esame della questione da parte del Comitato, e di presentare osservazioni verbalmente o per iscritto, o sotto l'una e l'altra forma; h) il Comitato deve presentare un rapporto in un termine di dodici mesi a partire dal giorno in cui ha ricevuto la notifica di cui al comma b): i) qualora si sia potuto trovare una soluzione in base alle disposizioni del comma e), il Comitato si limita nel suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata; ii) qualora una soluzione non abbia potuto essere trovata in base alle disposizioni del comma e), il Comitato si limita, nel suo rapporto, ad una breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni scritte ed il processo-verbale delle osservazioni orali presentate dagli Stati parti interessati sono uniti al rapporto. Per ogni questione, il relativo rapporto sara' comunicato agli Stati interessati. 2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vi gore quando cinque Stati parti alla presente Convenzione avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. Detta dichiarazione e' depositata dallo Stato parte presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli Stati parti. Una dichiarazione puo' essere ritirata in qualsiasi momento mediante una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica l'esame di ogni questione che sia oggetto di una comunicazione gia' trasmessa in virtu' del presente articolo; nessuna altra comunicazione di uno Stato parte sara' ricevuta, in virtu' del presente articolo, dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, a meno che lo Stato parte interessato non abbia effettuato una nuova dichiarazione.