(Convenzione-art. 21)
                             Articolo 21
1.  Ogni  Stato  parte  alla presente Convenzione puo', in virtu' del
presente articolo, dichiarare in qualsiasi momento che  riconosce  la
competenza  del  Comitato a ricevere ed esaminare delle comunicazioni
nelle quali uno Stato parte sostiene che un  altro  Stato  parte  non
adempie  ai  suoi  obblighi ai sensi della presente Convenzione. Tali
comunicazioni possono essere ricevute  ed  esaminate,  ai  sensi  del
presente  articolo,  solo  se provengono da uno Stato parte che abbia
effettuato una dichiarazione nella quale  riconosce,  per  quanto  lo
riguarda,  la competenza del Comitato. Il Comitato non riceve nessuna
comunicazione relativa ad uno Stato parte che  non  abbia  effettuato
tale  dichiarazione.  La  procedura  seguente verra' applicata per le
comunicazioni ricevute in virtu' del presente articolo:
a)  qualora  uno Stato parte alla presente Convenzione ritenga che un
altro Stato ugualmente parte alla  Convenzione,  non  ne  applica  le
disposizioni,   puo'   attirare,   mediante   comunicazione  scritta,
l'attenzione di detto Stato sulla questione.
Entro  un  termine  di  tre  mesi  dalla  data  di  ricevimento della
comunicazione, lo Stato destinatario fara' avere allo  Stato  che  ha
inviato   la   comunicazione,  delle  spiegazioni  o  ogni  altra  di
chiarazione scritta che chiarisca la  questione,  le  quali  dovranno
comprendere  in  ogni  modo  possibile  ed  utile,  delle indicazioni
relative alle sue regole di procedura ed ai mezzi  di  ricorso,  gia'
utilizzati, o pendenti in istanza, o ancora aperti;
b)  qualora,  entro  un  termine di sei mesi, a partire dalla data di
ricevimento  della  comunicazione  originale  da  parte  dello  Stato
destinatario, la questione non sia regolata con soddisfazione dei due
Stati parti interessati, entrambi avranno diritto  di  sottoporla  al
Comitato,  inviando  una  notifica  al  Comitato, come pure all'altro
Stato interessato;
c) il Comitato puo' giudicare di una questione che gli e' sottoposta,
ai sensi del presente articolo,  solo  dopo  essersi  assicurato  che
tutte  le  vie di ricorso interne disponibili sono state utilizzate o
esaurite,  in  conformita'  ai  principi  di  diritto  internazionale
generalmente  riconosciuti.  Questa regola non si applica nei casi in
cui le procedure di ricorso eccedano  termini  ragionevoli,  ne'  nei
casi  in  cui  e'  poco  probabile  che le procedure di ricorso diano
soddisfazione alla persona che  e'  vittima  della  violazione  della
presente Convenzione;
d)  il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste al presente
articolo, tiene le sue sedute a parte chiuse;
e)  fatte salve le disposizioni del comma c), il Comitato pone i suoi
buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, al fine di
pervenire  ad  una  soluzione  amichevole della questione, basata sul
rispetto degli obblighi previsti dalla presente  Convenzione.  A  tal
fine,  il  Comitato  puo'  se  lo  ritiene  opportuno, costituire una
commissione di conciliazione ad hoc;
f)  per  qualsiasi  questione  che  gli  sia sottoposta in virtu' del
presente articolo,  il  Comitato  puo'  domandare  agli  Stati  parti
interessati,  di  cui  al  comma  b),  di fornirgli ogni informazione
pertinente;
g)  gli Stati parti interessati, di cui al comma b), hanno il diritto
di farsi rappresentare al momento dell'esame della questione da parte
del   Comitato,  e  di  presentare  osservazioni  verbalmente  o  per
iscritto, o sotto l'una e l'altra forma;
h)  il  Comitato  deve presentare un rapporto in un termine di dodici
mesi a partire dal giorno in cui ha ricevuto la notifica  di  cui  al
comma b):
i)  qualora  si  sia  potuto  trovare  una  soluzione  in  base  alle
disposizioni del comma e), il Comitato si limita nel suo rapporto  ad
una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata;
ii)  qualora  una  soluzione  non abbia potuto essere trovata in base
alle disposizioni del comma  e),  il  Comitato  si  limita,  nel  suo
rapporto,  ad  una  breve  esposizione  dei  fatti;  il  testo  delle
osservazioni scritte ed il processo-verbale delle osservazioni  orali
presentate dagli Stati parti interessati sono uniti al rapporto.
Per  ogni questione, il relativo rapporto sara' comunicato agli Stati
interessati.
2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vi gore quando
    cinque Stati parti alla presente Convenzione avranno fatto la
  dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. Detta
  dichiarazione e' depositata dallo Stato parte presso il Segretario
  generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmette
  copia agli Stati parti. Una dichiarazione puo' essere ritirata in
  qualsiasi momento mediante una notifica indirizzata al Segretario
  generale. Tale ritiro non pregiudica l'esame di ogni questione che
    sia oggetto di una comunicazione gia' trasmessa in virtu' del
  presente articolo; nessuna altra comunicazione di uno Stato parte
     sara' ricevuta, in virtu' del presente articolo, dopo che il
     Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della
    dichiarazione, a meno che lo Stato parte interessato non abbia
                 effettuato una nuova dichiarazione.