(Convenzione-art. 22)
                             Articolo 22
1.  Ogni  Stato  parte  alla  presente Convenzione puo', ai sensi del
presente articolo,  dichiarare  in  ogni  momento  che  riconosce  la
competenza   del  Comitato  a  ricevere  ed  esaminare  comunicazioni
presentate da  o  per  conto  di  privati  che  dipendono  dalla  sua
giurisdizione, che pretendono di essere vittime di una violazione, da
uno Stato parte, delle disposizioni della  Convenzione.  Il  Comitato
non  riceve  alcuna comunicazione relativa ad uno Stato parte che non
abbia fatto tale dichiarazione.
2.   Il   Comitato   dichiara  irricevibile  qualsiasi  comunicazione
presentata in virtu' del presente articolo che sia anonima o che esso
consideri  come  abuso del diritto a sottoporre tali comunicazioni, o
incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione.
3.Fatte  salve le disposizioni del paragrafo 2, il Comitato trasmette
ogni comunicazione che gli venga sottoposta in  virtu'  del  presente
articolo,  all'attenzione dello Stato parte alla presente Convenzione
che ha effettuato una dichiarazone in virtu' del paragrafo  1  ed  ha
presumibilmente   violato  una  qualsiasi  delle  disposizioni  della
Convenzione. Nei sei  mesi  successivi,  detto  Stato  sottopone  per
iscritto   al   Comitato   delle   spiegazioni  o  dichiarazioni  che
chiariscono la questione e indicano, se  del  caso,  i  provvedimenti
eventualmente adottati per porre rimedio alla situazione.
4.  Il  Comitato  esamina  le  comunicazioni  ricevute  in virtu' del
presente articolo, tenendo conto di tutte  le  informazioni  che  gli
sono  sottoposte da o per conto di un singolo individuo e dallo Stato
parte interessato.
5.  Il  Comitato  non esaminera' nessuna comunicazione di una persona
individuale,  in  conformita'  al  presente  articolo,   senza   aver
accertato che:
a)  la stessa questione non sia stata e non sia attualmente all'esame
davanti  ad  un'altra  istanza  internazionale   d'inchiesta   o   di
regolamento;
b)  il  singolo  individuo  abbia  esaurito  tutti  i ricorsi interni
disponibili, questa regola non si applica se le procedure di  ricorso
eccedono  scadenze  ragionevoli  o se e' poco probabile che darebbero
soddisfazione alla persona che e' vitti ma di  una  violazione  della
presente Convenzione.
6.  Il  Comitato,  quando esamina le comunicazioni di cui al presente
articolo, tiene le sue sedute a porte chiuse.
7. Il Comitato rende partecipe delle sue constatazioni lo Stato parte
interessato ed il singolo individuo.
8.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  entreranno  in  vigore
allorche' i cinque Stati  parti  alla  presente  Convenzione  avranno
effettuato  la  dichiarazione  prevista  al  paragrafo 1 del presente
articolo. Detta dichiarazione e' depositata dallo Stato parte  presso
il  Segretario  generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che
ne trasmette copia agli altri Stati  parti.  Una  dichiarazione  puo'
essere   ritirata   in   qualsiasi   momento  mediante  una  notifica
indirizzata al Segretario generale Tale ritiro non pregiudica l'esame
di  ogni  questione  che  formi  l'oggetto  di una comunicazione gia'
trasmessa in virtu' del presente articolo; nessun'altra comunicazione
sottoposta  da o per conto di un privato sara' ricevuta in virtu' del
presente articolo dopo che  il  Segretario  generale  abbia  ricevuto
notifica  del  ritiro  della dichiarazione, a meno che lo Stato parte
interessato non abbia effettuato una nuova dichiarazione.