Articolo 22 1. Ogni Stato parte alla presente Convenzione puo', ai sensi del presente articolo, dichiarare in ogni momento che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni presentate da o per conto di privati che dipendono dalla sua giurisdizione, che pretendono di essere vittime di una violazione, da uno Stato parte, delle disposizioni della Convenzione. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione relativa ad uno Stato parte che non abbia fatto tale dichiarazione. 2. Il Comitato dichiara irricevibile qualsiasi comunicazione presentata in virtu' del presente articolo che sia anonima o che esso consideri come abuso del diritto a sottoporre tali comunicazioni, o incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione. 3.Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, il Comitato trasmette ogni comunicazione che gli venga sottoposta in virtu' del presente articolo, all'attenzione dello Stato parte alla presente Convenzione che ha effettuato una dichiarazone in virtu' del paragrafo 1 ed ha presumibilmente violato una qualsiasi delle disposizioni della Convenzione. Nei sei mesi successivi, detto Stato sottopone per iscritto al Comitato delle spiegazioni o dichiarazioni che chiariscono la questione e indicano, se del caso, i provvedimenti eventualmente adottati per porre rimedio alla situazione. 4. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in virtu' del presente articolo, tenendo conto di tutte le informazioni che gli sono sottoposte da o per conto di un singolo individuo e dallo Stato parte interessato. 5. Il Comitato non esaminera' nessuna comunicazione di una persona individuale, in conformita' al presente articolo, senza aver accertato che: a) la stessa questione non sia stata e non sia attualmente all'esame davanti ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamento; b) il singolo individuo abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili, questa regola non si applica se le procedure di ricorso eccedono scadenze ragionevoli o se e' poco probabile che darebbero soddisfazione alla persona che e' vitti ma di una violazione della presente Convenzione. 6. Il Comitato, quando esamina le comunicazioni di cui al presente articolo, tiene le sue sedute a porte chiuse. 7. Il Comitato rende partecipe delle sue constatazioni lo Stato parte interessato ed il singolo individuo. 8. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore allorche' i cinque Stati parti alla presente Convenzione avranno effettuato la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. Detta dichiarazione e' depositata dallo Stato parte presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli altri Stati parti. Una dichiarazione puo' essere ritirata in qualsiasi momento mediante una notifica indirizzata al Segretario generale Tale ritiro non pregiudica l'esame di ogni questione che formi l'oggetto di una comunicazione gia' trasmessa in virtu' del presente articolo; nessun'altra comunicazione sottoposta da o per conto di un privato sara' ricevuta in virtu' del presente articolo dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, a meno che lo Stato parte interessato non abbia effettuato una nuova dichiarazione.