(Convenzione-art. 27)
                             Articolo 27
1.  La  presente  Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data  del  deposito  presso  il  Segretario  generale
dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite del ventesimo strumento di
ratifica o di adesione.
2.  Per  ogni  Stato  che  ratifichera'  la presente Convenzione o vi
aderira' dopo il deposito del ventesimo strumento di  ratifica  o  di
adesione, la Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo
la data del deposito, da parte di questo Stato, del suo strumento  di
ratifica o di adesione.