Articolo 27 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ogni Stato che ratifichera' la presente Convenzione o vi aderira' dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo la data del deposito, da parte di questo Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.