(Convenzione-art. 28)
                             Articolo 28
1.  Ogni  Stato  potra', al momento in cui firmera' o ratifichera' la
presente Convenzione, o vi aderira', dichiarare che non riconosce  la
competenza conferita al Comitato in conformita' all'articolo 20.
2.   Ogni   Stato   parte   che   abbia   formulato  una  riserva  in
conformita'alle disposizioni del paragrafo 1  del  presente  articolo
potra',  in  qualsiasi  momento, rimuovere detta riserva mediante una
notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite.