(Convenzione-art. 29)
                             Articolo 29
1.  Ogni  Stato  parte  alla  presente Convenzione potra' proporre un
emendamento  e  depositare  la  sua  proposta  presso  il  Segretario
generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite.  Il  Segretario
generale comunichera' la proposta di  emendamento  agli  Stati  parte
domandando   loro   di  fargli  conoscere  se  sono  favorevoli  alla
organizzazione di una Conferenza di Stati parti, in vista  dell'esame
della  proposta  e  della  sua  messa  ai  voti. Se, nei quattro mesi
successivi alla data di tale comunicazione,  almeno  il  terzo  degli
Stati  parti  si  pronuncia  a  favore  dello  svolgimento  di  detta
Conferenza, il Segretario generale organizzera' la  conferenza  sotto
gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento
adottato dalla maggioranza degli Stati parti presenti e votanti  alla
Conferenza  sara' sottoposto dal Segretario generale all'accettazione
di tutti gli Stati parti.
2.  Un emendamento adottato in base alle disposizioni del paragrafo 1
del presente articolo entrera' in vigore allorche' i due terzi  degli
Stati parti alla presente Convenzione avranno informato il Segretario
generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  che  lo   hanno
accettato,   in   conformita'  alla  procedura  prevista  dalle  loro
rispettive costituzioni.
3.  Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno cogenti
per gli Stati parti che gli abbiano accettati, gli altri Stati  parti
rimanendo  vincolati  dalle disposizioni della presente Convenzione e
da ogni emendamento anteriore che avranno accettato.