(Convenzione-art. 3)
                              Articolo 3
1.  Nessuno  Stato  parte  espellera',  respingera'  o estradera' una
persona verso un altro Stato  nel  quale  vi  siano  seri  motivi  di
ritenere che essa rischi di essere sottoposta alla tortura.
2.  Al  fine  di  determinare  se  tali motivi esistono, le autorita'
competenti terranno conto di tutte le considerazioni pertinenti,  ivi
compresa,  se  del  caso,  l'esistenza nello Stato interessato, di un
insieme di violazioni  sistematiche  dei  diritti  dell'uomo,  gravi,
flagranti o massiccie.