(Convenzione-art. 30)
                             Articolo 30
1.    Ogni    controversia    tra   due   o   piu'   Stati   relativa
all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che
non  possa essere composta per via di negoziato, verra' sottoposta ad
arbitrato su una domanda  di  uno  di  essi.  Qualora  nei  sei  mesi
successivi  alla  data  della  domanda  di  arbitrato,  le  parti non
riescano ad accordarsi in merito  all'organizzazione  dell'arbitrato,
una  qualunque  di  esse  puo'  sottoporre la controversia alla Corte
internazionale di giustizia, depositando una richiesta in conformita'
allo statuto della Corte.
2.  Ogni  Stato  potra', al momento in cui firmera' o ratifichera' la
presente Convenzione o vi aderira', dichiarare che non  si  considera
vincolato  dalle  disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
Gli  altri  Stati  parti  non  saranno   vincolati   dalle   suddette
disposizioni verso qualsiasi Stato parte che abbia formulato una tale
riserva.
3.  Ogni  Stato  parte che abbia formulato una riserva in conformita'
alle disposizioni del paragrafo 2 del  presente  articolo  potra'  in
qualsiasi  momento,  rimuovere  detta  riserva  mediante una notifica
presentata al Segretario generale dell'Organizzazione  delle  nazioni
Unite.