Articolo 30 1. Ogni controversia tra due o piu' Stati relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non possa essere composta per via di negoziato, verra' sottoposta ad arbitrato su una domanda di uno di essi. Qualora nei sei mesi successivi alla data della domanda di arbitrato, le parti non riescano ad accordarsi in merito all'organizzazione dell'arbitrato, una qualunque di esse puo' sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, depositando una richiesta in conformita' allo statuto della Corte. 2. Ogni Stato potra', al momento in cui firmera' o ratifichera' la presente Convenzione o vi aderira', dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parti non saranno vincolati dalle suddette disposizioni verso qualsiasi Stato parte che abbia formulato una tale riserva. 3. Ogni Stato parte che abbia formulato una riserva in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo potra' in qualsiasi momento, rimuovere detta riserva mediante una notifica presentata al Segretario generale dell'Organizzazione delle nazioni Unite.