(Convenzione-art. 32)
                             Articolo 32
Il   Segretario  generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite
notifichera' a  tutti  gli  Stati  Membri  dell'Organizzazione  delle
Nazioni  Unite,  ed a tutti gli Stati che avranno firmato la presente
Convenzione o vi avranno aderito:
a)  le  firme,  le  ratifiche  e le adesioni ricevute in applicazione
degli articoli 25 e 26;
b)  la  data  di  entrata in vigore della Convenzione in applicazione
dell'articolo 27 e la data di entrata in vigore di  ogni  emendamento
in applicazione dell'articolo 29;
c) le denuncie ricevute in applicazione dell'articolo 31.