Articolo 33 1. La presente Convenzione, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sara' depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite provvedera' a trasmettere a tutti gli Stati una copia autenticata della presente Convenzione. Certifico che il suddetto testo e' una copia conforme della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984, il cui originale si trova depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, essendo stata la suddetta Convenzione aperta alla firma. Per il Segretario generale, il Consigliere legale: Carl-August Fleischhauer Organizzazione delle Nazioni Unite, New York, 4 febbraio 1985