Articolo 4 1. Ogni Stato parte vigila affinche' tutti gli atti di tortura vengano considerati quali trasgressioni nei confronti del suo diritto penale. Lo stesso vale per i tentativi di praticare la tortura o ogni atto commesso da qualsiasi persona, che rappresenti una complicita' o una partecipazione all'atto di tortura. 2. Ogni Stato parte rende tali trasgressioni possibili di pene adeguate che tengano conto della loro gravita'.