(Convenzione-art. 4)
                              Articolo 4
1.  Ogni  Stato  parte  vigila  affinche'  tutti  gli atti di tortura
vengano considerati quali trasgressioni nei confronti del suo diritto
penale. Lo stesso vale per i tentativi di praticare la tortura o ogni
atto commesso da qualsiasi persona, che rappresenti una complicita' o
una partecipazione all'atto di tortura.
2.  Ogni  Stato  parte  rende  tali  trasgressioni  possibili di pene
adeguate che tengano conto della loro gravita'.