(Convenzione-art. 5)
                              Articolo 5
1.  Ogni Stato parte adotta le misure necessarie a determinare la sua
competenza al fine di giudicare in merito alle trasgressioni  di  cui
all'articolo 4, nei seguenti casi:
a)   qualora   la  trasgressione  sia  stata  commessa  su  qualsiasi
territorio sottoposto alla giurisdizione di detto Stato o a bordo  di
aeronavi o di navi immatricolate in questo Stato;
b) qualora il presunto autore della trasgressione sia un cittadino di
detto Stato;
c)  qualora la vittima sia un cittadino di detto Stato e quest'ultimo
il giudice appropriato.
2.   Ogni   Stato  parte  adotta  altresi'  le  misure  necessarie  a
determinare la sua  competenza  al  fine  di  giudicare  le  suddette
trasgressioni,  qualora il loro presunto autore si trovi su qualsiasi
territorio sottoposto alla sua giurisdizione, ed il detto  Stato  non
lo  estradi,  in conformita' all'articolo 8, verso uno degli Stati di
cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3.
1.  La  suddetta  Convenzione  non  esclude nessuna competenza penale
esercitata in conformita' alle leggi nazionali.