(Convenzione-art. 6)
                              Articolo 6
1.  Qualora  ritenga  che  le circostanze lo giustifichino, dopo aver
esaminato le informazioni di cui dispone, ogni Stato  parte  sul  cui
territorio si trova una persona sospettata di aver commesso una delle
trasgressioni di cui all'articolo 4, assicura la detenzione di questa
persona  o  adotta  ogni  altro  provvedimento  legale  necessario ad
assicurare la sua presenza. Tale  detenzione  e  tali  misure  devono
essere  conformi  alla  legislazione  di detto Stato; potranno essere
mantenute  solamente  durante  il  periodo  di  tempo  necessario   a
promuovere procedimenti penali o una procedura di estradizione.
2. Detto Stato procede immediatamente ad una inchiesta preliminare al
fine di stabilire i fatti.
3. Ogni persona detenuta in applicazione del paragrafo 1 del presente
articolo  puo'  comunicare  immediatamente   con   il   piu'   vicino
rappresentante  qualificato  dello Stato di cui ha la nazionalita' o,
qualora si tratti di una persona apolide, con il rappresentante dello
Stato nel quale risiede abitualmente.
4.  Qualora  uno  Stato  abbia  posto  una  persona in detenzione, in
conformita' alle disposizioni del  presente  articolo,  esso  informa
immediatamente   di  tale  detenzione  e  delle  circostanze  che  la
giustificano, gli Stati di cui al paragrafo 1 dello  articolo  5.  Lo
Stato che procede all'inchiesta preliminare di cui al paragrafo 2 del
presente articolo, ne comunica sollecitamente le conclusioni a  detti
Stati ed indica loro se intende esercitare la propria competenza.