(Convenzione-art. 7)
                              Articolo 7
1.  Lo  Stato  parte sul di cui territorio viene scoperto il presunto
autore di una  trasgressione  di  cui  all'articolo  4,  qualora  non
estradi  quest'ultimo,  sottopone  la  questione,  nei  casi  di  cui
all'articolo 5, alle sue  autorita'  competenti  per  lo  svolgimento
dell'azione penale.
2.   Dette   autorita'  prendono  le  loro  decisioni  alle  medesime
condizioni che per ogni trasgressione di  diritto  comune  di  natura
grave in virtu' della legislazione di detto Stato. Nei casi di cui al
paragrafo 2 dell'articolo 5, i criteri di prova che si  applicano  ai
procedimenti  penali  ed  alla  condanna  non sono in alcun modo meno
rigorosi di quelli che si applicano nei casi di cui  al  paragrafo  1
dell'articolo 5.
3.  Ogni  persona perseguita per qualsiasi delle trasgressioni di cui
all'articolo 4, beneficia della garanzia di un  trattamento  equo  in
tutte le fasi della procedura.