(Convenzione-art. 8)
                              Articolo 8
1.  Le  trasgressioni  di  cui  all'articolo  4  sono a pieno diritto
incluse in ogni trattato di estradizione tra  gli  Stati  parte.  Gli
Stati   parte  si  impegnano  ad  includere  dette  trasgressioni  in
qualsiasi trattato di estradizione che verra' concluso tra loro.
2.  Se  una  parte  che  subordina l'estradizione all'esistenza di un
trattato e' investita di una domanda di estradizione  proveniente  da
un  altro Stato parte con il quale non e' vincolato da un trattato di
estradizione, esso puo'  considerare  la  presente  Convenzione  come
costitutiva  della  base legale dell'estradizione per quanto riguarda
dette  trasgressioni.  L'estradizione  e'  subordinata   alle   altre
condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.
3.  Gli  Stati parti che non subordinino l'estradizione all'esistenza
di un trattato, riconoscono reciprocamente dette infrazioni come casi
di  estradizione  alle  condizioni  previste dalla legislazione dello
Stato richiesto.
4. Tra gli Stati parti, dette trasgressioni sono considerate, ai fini
dell'estradizione,  come  commesse   sia   sul   luogo   della   loro
perpetrazione  che sul territorio sottoposto alla giurisdizione degli
Stati tenuti a determinare la loro competenza in virtu' del paragrafo
1 dell'articolo 5.