Art. 4.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a
lire  5  miliardi  per l'anno finanziario 1988 e lire 10 miliardi per
ciascuno  degli  anni  finanziari  1989  e 1990, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1988-1990,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno finanziario 1988,
all'uopo  utilizzando lo specifico accantonamento "Ristrutturazione e
ampliamento della sede F.A.O."
2.  Il  Ministro  del  tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.