FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS The Director-General Roma 10 jun 1986 LEG-DG/86/809 Eccellenza, Ho l'onore di riferirmi ai colloqui intercorsi fra rappresentanti del Governo Italiano e di questa Organizzazione, nel corso dei quali entrambe le Parti hanno riconosciuto la necessita' di adeguare alle esigenze attuali il complesso edilizio demaniale che forma la sede centrale dell'Organizzazione, allo scopo di evitare che Uffici della FAO siano dislocati fuori da tale complesso ed in edifici non demaniali. A questo riguardo entrambe le Parti hanno considerato necessario che i limiti territoriali della sede centrale dell'Organizzazione vengano estesi, in modo da comprendere determinati terreni ed edifici destinati all'Organizzazione per i propri fini istituzionali, ma non coperti dall'attuale definizione della predetta sede. L'Articolo 1, sezione 1 (f) (ii) dell'Accordo di sede tra il Governo Italiano e l'Organizzazione, firmato a Washington il 31 ottobre 1950, prevede specificamente che terreni ed edifici diversi da quelli descritti nell'Allegato A dell'Accordo, possano, successivamente, essere inclusi nella definizione della sede centrale tramite accordi supplementari da stipularsi con le competenti Autorita' italiane. Alla luce dell'Articolo 1, sezione 1 (f) (ii) e delle discussioni sopra citate, ho adesso l'onore di proporre che il terreno ed gli edifici descritti nell'Allegato della presente lettera, il quale riflette la ristrutturazione che sara' eseguita alle condizioni e nei termini indicati nelle autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorita' italiane, siano inclusi nella sede centrale dell'Organizzazione. Sua Eccellenza Elio Pascarelli Ambasciatore Rappresentante Permanente d'Italia presso la FAO Roma Premesso quanto sopra, ho l'onore di proporre, qualora il Suo Governo concordi, che la presente lettera (di cui e' allegata la versione in italiano) e la risposta che Ella vorra' inviarmi, costituiscano un accordo supplementare tra la FAO e l Governo Italiano secondo quanto disposto dall'Articolo 1, sezione 1 (f) (ii) dell'Accordo di sede. L'accordo cosi' costituito, redatto in lingua inglese e italiana - entrambi i testi facenti ugualmente fede - entrera' in vigore alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione previste dai rispettivi ordinamenti. Voglia credere, Eccellenza, ai sensi della mia piu' alta considerazione. Edouard Sabuma Parte di provvedimento in formato grafico