L'Ambasciatore Capo della Rappresentanza Roma, 10 giugno 1986 Eccellenza, ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera odierna LEG/DG/86/809 del seguente tenore: Ho l'onore di riferirmi ai colloqui intercorsi fra rappresentanti del Governo Italiano e di questa Organizzazione, nel corso dei quali entrambe le Parti hanno riconosciuto la necessita' di adeguare alle esigenze attuali il complesso edilizio demaniale che forma la sede centrale dell'Organizzazione, allo scopo di evitare che Uffici della FAO siano dislocati fuori da tale complesso ed in edifici non demaniali. A questo riguardo entrambe le Parti hanno considerato necessario che i limiti territoriali della sede centrale dell'Organizzazione vengano estesi, in modo da comprendere determinati terreni ed edifici destinati all'Organizzazione per i propri fini istituzionali, ma non coperti dall'attuale definizione della predetta sede. L'articolo 1, sezione 1 (f) (ii) dell'Accordo di sede tra il Governo italiano e l'Organizzazione, firmato a Washington il 31 ottobre 1950, prevede specificamente che terreni ed edifici diversi da quelli descritti nell'Allegato A dell'Accordo, possano successivamente, essere inclusi nella definizione della sede centrale tramite accordi supplementari da stipularsi con le competenti Autorita' italiane. Alla luce dell'articolo 1, sezione 1 (f) S.E. Edouard Sauma Direttore Generale della FAO (ii) e delle discussioni sopra citate, ho adesso l'onore di proporre che il terreno e gli edifici descritti nell'Allegato della presente lettera, il quale riflette la ristrutturazione che sara' eseguita alle condizioni e nei termini indicati nelle autorizzazioni rilasciate dalle competentiAutorita' Italiane, siano inclusi nella sede centrale dell'Organizzazione. Premesso quanto sopra ho l'onore di proporre, qualora il Suo Governo concordi, che la presente lettera (di cui e' allegata la versione in italiano) e la risposta che Ella vorra' inviarmi costituiscano un accordo supplementare tra la FAO ed il Governo italiano secondo quanto disposto dall'articolo 1, sezione 1 (f) (ii) dell'Accordo di sede. L'accordo cosi' costituito, redatto in lingua inglese e italiana - entrambi i testi facenti ugualmente fede - entrera' in vigore alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione previste dai rispettivi ordinamenti. A tale riguardo ho l'onore di confermarLe l'accordo del Governo italiano su quanto proposto. Pertanto la Sua lettera e questa mia risposta costituiscono un accordo supplementare all'Accordo di sede del 31 ottobre 1950, che entrera' in vigore nel momento in cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti interni. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. (Elio Pascarelli) Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI