(Scambio di note-Lettera)
                            L'Ambasciatore 
                      Capo della Rappresentanza 
Roma, 10 giugno 1986 
Eccellenza, 
ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera  odierna  LEG/DG/86/809  del
seguente tenore: 
Ho l'onore di riferirmi ai colloqui intercorsi fra rappresentanti del
Governo Italiano e di questa  Organizzazione,  nel  corso  dei  quali
entrambe le Parti hanno riconosciuto la necessita' di  adeguare  alle
esigenze attuali il complesso edilizio demaniale che  forma  la  sede
centrale dell'Organizzazione, allo scopo di evitare che Uffici  della
FAO siano dislocati  fuori  da  tale  complesso  ed  in  edifici  non
demaniali. A questo riguardo  entrambe  le  Parti  hanno  considerato
necessario  che   i   limiti   territoriali   della   sede   centrale
dell'Organizzazione  vengano   estesi,   in   modo   da   comprendere
determinati terreni ed edifici  destinati  all'Organizzazione  per  i
propri fini istituzionali, ma non  coperti  dall'attuale  definizione
della predetta sede. 
L'articolo 1, sezione 1 (f) (ii) dell'Accordo di sede tra il  Governo
italiano e l'Organizzazione, firmato a Washington il 31 ottobre 1950,
prevede specificamente che  terreni  ed  edifici  diversi  da  quelli
descritti  nell'Allegato  A  dell'Accordo,  possano  successivamente,
essere inclusi nella definizione della sede centrale tramite  accordi
supplementari da stipularsi con  le  competenti  Autorita'  italiane.
Alla luce dell'articolo 1, sezione 1 (f) 
S.E. Edouard Sauma 
Direttore Generale della FAO 
(ii) e delle discussioni sopra citate, ho adesso l'onore di  proporre
che il terreno e gli edifici descritti nell'Allegato  della  presente
lettera, il quale riflette la  ristrutturazione  che  sara'  eseguita
alle  condizioni  e  nei  termini   indicati   nelle   autorizzazioni
rilasciate dalle competentiAutorita' Italiane,  siano  inclusi  nella
sede centrale dell'Organizzazione. 
Premesso quanto sopra ho l'onore di proporre, qualora il Suo  Governo
concordi, che la presente lettera (di cui e' allegata la versione  in
italiano) e la risposta che Ella  vorra'  inviarmi  costituiscano  un
accordo supplementare tra la  FAO  ed  il  Governo  italiano  secondo
quanto disposto dall'articolo 1, sezione 1 (f) (ii)  dell'Accordo  di
sede. 
L'accordo cosi' costituito, redatto in lingua inglese  e  italiana  -
entrambi i testi facenti ugualmente fede - entrera'  in  vigore  alla
data in cui le Parti si saranno  notificate  l'avvenuto  espletamento
delle procedure di approvazione previste dai rispettivi  ordinamenti.
A tale riguardo ho  l'onore  di  confermarLe  l'accordo  del  Governo
italiano su quanto proposto. Pertanto la Sua  lettera  e  questa  mia
risposta costituiscono un accordo supplementare all'Accordo  di  sede
del 31 ottobre 1950, che entrera' in vigore nel  momento  in  cui  le
Parti si saranno comunicate l'avvenuto  adempimento  delle  procedure
previste dai rispettivi ordinamenti interni. 
Voglia  gradire,  Eccellenza,   i   sensi   della   mia   piu'   alta
considerazione. 
                                                    (Elio Pascarelli) 
                Visto, il Ministro degli affari esteri 
                              ANDREOTTI