Art.10.
                 Adeguamento periodico delle pensioni
  1.  L'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  15 (Adeguamento periodico delle pensioni). - 1. Agli importi
delle pensioni dovute dal Fondo per la previdenza  del  personale  di
volo  si  applicano  gli  aumenti di perequazione automatica disposti
secondo  le  norme  in  vigore  per  le  pensioni  dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti".