Art. 11.
                       Liquidazione in capitale
  1. Il limite di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo
34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' costituito dalla meta'  del
valore  capitale  della  quota  di pensione spettante in relazione ai
periodi di iscrizione fino alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  e  dal  quarto  del  valore capitale della quota di
pensione spettante in relazione ai periodi di iscrizione successivi a
tale data.
  2.  Agli  iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge non si applica l'articolo 34 della  legge
13 luglio 1965, n. 859.
 
          Nota all'art. 11:
             Il  testo  dell'art.  34  della  legge n. 859/1965 e' il
          seguente:
             "Art.  34  (Liquidazione  in capitale). - L'iscritto che
          abbia raggiunto i requisiti previsti dalla  presente  legge
          per   il   conseguimento   del  diritto  alla  pensione  di
          anzianita',  ha  la  facolta'  di  chiedere  che  gli   sia
          corrisposto,  in  sostituzione  di una quota della pensione
          spettantegli,  il  valore  capitale  della  quota   stessa,
          calcolato  in base ai coefficienti in uso presso l'Istituto
          nazionale della previdenza sociale.
             Il capitale liquidabile non puo' superare:
               a)  ne'  la  meta'  del valore capitale della pensione
          spettante ai sensi della stessa legge;
               b)  ne'  la  differenza  tra  il valore capitale della
          pensione spettante ai sensi  della  presente  legge  ed  il
          valore capitale della pensione liquidabile secondo le norme
          dell'assicurazione  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
          vecchiaia  ed  i  superstiti, da calcolarsi in relazione ai
          contributi  corrispondenti,  quanto  alla  classe  ed  alla
          categoria,   alle   retribuzioni   percepite  dall'iscritto
          durante  il  periodo  considerato  utile  ai   fini   della
          determinazione  della  pensione  liquidabile  a  carico del
          Fondo.
             La  pensione  ai  superstiti  del  pensionato che si sia
          avvalso  della  facolta'  prevista  dal  primo  comma   del
          presente  articolo  e'  calcolata  sulla  quota  residua di
          pensione diretta.
             Per gli iscritti volontari di cui al successivo art. 40,
          la liquidazione  in  capitale  e'  operata  sulla  pensione
          corrispondente  alla  retribuzione pensionabile sulla quale
          sono stati versati i contributi per gli ultimi 12 mesi, con
          esclusione  della  percentuale  di  adeguamento  di  cui al
          secondo comma dell'art. 40".