Art. 12. Riconoscimento e riscatti di periodi utili a pensione 1. Il riconoscimento di cui all'art. 3 della legge 30 luglio 1973, n. 484, ed il riscatto di cui all'articolo 7 della medesima legge sono subordinati alla presentazione della relativa domanda entro il termine di due anni, a pena di decadenza, dal quinquennio di iscrizione al Fondo e al versamento di un contributo pari all'80 per cento della riserva matematica calcolata secondo le norme e le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. 2. L'articolo 3, commi secondo e terzo, della legge 30 luglio 1973, n. 484, e l'articolo 7, comma secondo, della medesima legge sono abrogati. 3. I soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge, possono chiedere di riscattare, con le stesse modalita' previste dall'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e limitatamente ad un periodo massimo di 24 mesi, i periodi comportanti attivita' di volo connessi con la partecipazione a corsi per l'acquisizione ed il perfezionamento dei titoli e delle cognizioni tecniche e professionali inerenti alle categorie del personale di volo, che non abbiano dato luogo a rapporto di lavoro coperto da contribuzione assicurativa. 4. Ai periodi riscattati ai sensi del comma 3 si applicano le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1973, n. 484.
Note all'art. 12: - Il testo degli articoli 3 e 7 della legge n. 484/1973 e' il seguente (in parentesi quadre sono riportati i commi abrogati dal comma 2 del presente articolo): "Art. 3 (Riconoscimento dei periodi di servizio militare). - Gli iscritti al fondo, i loro superstiti e coloro che siano gia' titolari di pensione a carico del fondo stesso, possono chiedere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi di servizio militare, in qualunque epoca compiuti, previsti dall'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonche' di quelli prestati come militari di carriera purche' non abbiano dato luogo a pensione a carico dello Stato. (Per ottenere il predetto riconoscimento, gli interessati debbono presentare apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, corredata dei documenti militari, entro il termine di due anni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge e versare un contributo pari al 20 per cento della riserva matematica calcolata secondo le norme e le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Per coloro che siano assunti da aziende di navigazione aerea successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data d'iscrizione al fondo ai sensi dell'art. 4 della legge 13 luglio 1965, n. 859). I periodi riconosciuti non sono validi ai fini dell'accertamento del requisito minimo di contribuzione effettiva, obbligatoria o volontaria, richiesto dall'art. 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, nel testo modificato dall'art. 1 della presente legge e sono utilmente computabili ai fini del diritto e della misura della pensione, cosi' come previsto dal citato art. 22, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' presentata la relativa domanda, purche' il versamento del contributo avvenga, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di comunicazione, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del capitale di riscatto. I periodi riconosciuti non sono validi ai fini del conseguimento del requisito minimo di contribuzione per l'autorizzazione ai versamenti volontari di cui all'art. 39, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859". "Art. 7 (Riscatto previdenziale dei periodi lavorativi prestati presso aziende di navigazione aerea ovvero necessari per l'acquisizione di qualifiche professionali). - Coloro che siano assunti da aziende di navigazione aerea successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi lavorativi diversi dall'attivita' di volo, da essi prestati presso le aziende citate o presso altre aziende se, in ogni caso, connessi con l'acquisizione ed il perfezionamento dei titoli preferenziali e delle cognizioni tecniche professionali inerenti alle categorie del personale di volo, compiuti posteriormente al 31 dicembre 1946 in eta' superiore al 20 anno, purche', relativamente ai periodi stessi, risultino versati i prescritti contributi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o sia stata esercitata la facolta' di riscatto di cui all'art. 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153. (Il riconoscimento e' subordinato alla presentazione della relativa domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il termine di due anni, a pena di decadenza, dalla data di assunzione da parte di aziende di navigazione aerea ed al versamento di un contributo pari al 20 per cento della riserva matematica calcolata secondo le norme e le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338). La data alla quale si riferisce il calcolo della riserva matematica e' quella di presentazione della domanda di riconoscimento. Le posizioni assicurative costituite nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti sono annullate, relativamente ai periodi riconosciuti, con decorrenza dalla data di efficacia del provvedimento e l'importo dei contributi base ed integrativi versati, ovvero l'importo delle somme versate ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, o dell'art. 51, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, o di altre norme relative al trattamento sopra indicato, e' trasferito al fondo e considerato in detrazione, sino a concorrenza della somma che gli interessati debbono versare ai sensi del secondo comma del presente articolo. I periodi riconosciuti non sono validi ai fini dell'accertamento del requisito minimo di contribuzione effettiva, obbligatoria e volontaria, richiesto dall'art. 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, nel testo modificato dall'art. 1 della presente legge, e sono computati utili ai fini del diritto e della misura della pensione, cosi' come previsto dal citato art. 22, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' presentata la relativa domanda, purche' il versamento del contributo avvenga, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di comunicazione, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del capitale di riscatto. I periodi riconosciuti non sono validi, ai fini del conseguimento del requisito minimo di contribuzione richiesto per l'autorizzazione ai versamenti volontari di cui all'art. 39, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859". - Il testo dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia, e i superstiti) e' il seguente: "Art. 13. - Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e che non possa piu' versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, puo' chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al fondo di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita. La rendita integra con effetto immediato la pensione gia' in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono validi a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la facolta' concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonche' la misura della retribuzione corrisposta al lavoro interessato. Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente. Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorche' si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale". - L'art. 2-novies del D.L. n. 30/1974, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali, aggiunto dalla legge di conversione, e' cosi' formulato: "Art. 2-novies (Riscatto laurea). - Il periodo di corso legale di laurea e' riscattabile con le norme e le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. L'onere del riscatto e' ridotto del cinquanta per cento. L'art. 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e' abrogato". - I commi quinto e sesto dell'art. 6 (Riscatto previdenziale dei periodi di corso legale di laurea) della legge n. 484/1983 cosi' recitano: "I periodi riconosciuti non sono validi ai fini dell'accertamento del requisito minimo di contribuzione effettiva, obbligatoria o volontaria, richiesto dall'art. 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, nel testo modificato dall'art. 1 della presente legge e sono utilmente computabili ai fini del diritto e della misura della pensione, cosi' come previsto dal citato art. 22, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' presentata la domanda di pensione, purche' il versamento del contributo avvenga, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di comunicazione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del capitale di riscatto. I periodi riconosciuti non sono validi ai fini del conseguimento del requisito minimo di contribuzione per l'autorizzazione ai versamenti volontari di cui all'art. 39, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859".