Art. 12.
        Riconoscimento e riscatti di periodi utili a pensione
  1.  Il riconoscimento di cui all'art. 3 della legge 30 luglio 1973,
n. 484, ed il riscatto di cui all'articolo  7  della  medesima  legge
sono  subordinati  alla presentazione della relativa domanda entro il
termine di  due  anni,  a  pena  di  decadenza,  dal  quinquennio  di
iscrizione  al Fondo e al versamento di un contributo pari all'80 per
cento della riserva  matematica  calcolata  secondo  le  norme  e  le
modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
  2. L'articolo 3, commi secondo e terzo, della legge 30 luglio 1973,
n. 484, e l'articolo 7, comma  secondo,  della  medesima  legge  sono
abrogati.
  3.  I  soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge, possono
chiedere  di   riscattare,   con   le   stesse   modalita'   previste
dall'articolo  2-novies  del  decreto-legge  2  marzo  1974,  n.  30,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114,  e
limitatamente ad un periodo massimo di 24 mesi, i periodi comportanti
attivita'  di  volo  connessi  con  la  partecipazione  a  corsi  per
l'acquisizione  ed  il  perfezionamento dei titoli e delle cognizioni
tecniche e professionali inerenti alle  categorie  del  personale  di
volo,  che  non  abbiano  dato  luogo a rapporto di lavoro coperto da
contribuzione assicurativa.
  4.  Ai  periodi  riscattati  ai  sensi  del comma 3 si applicano le
disposizioni di cui ai commi quinto e  sesto  dell'articolo  6  della
legge 30 luglio 1973, n. 484.
 
          Note all'art. 12:
             -  Il testo degli articoli 3 e 7 della legge n. 484/1973
          e' il seguente (in parentesi quadre sono riportati i  commi
          abrogati dal comma 2 del presente articolo):
             "Art.   3   (Riconoscimento   dei  periodi  di  servizio
          militare). - Gli iscritti al fondo,  i  loro  superstiti  e
          coloro  che  siano  gia'  titolari di pensione a carico del
          fondo stesso, possono chiedere il riconoscimento, in  tutto
          o  in parte, dei periodi di servizio militare, in qualunque
          epoca compiuti, previsti dall'art. 49 della legge 30 aprile
          1969,  n.  153, nonche' di quelli prestati come militari di
          carriera purche' non abbiano dato luogo a pensione a carico
          dello Stato.
             (Per    ottenere   il   predetto   riconoscimento,   gli
          interessati    debbono    presentare    apposita    domanda
          all'Istituto  nazionale della previdenza sociale, corredata
          dei documenti militari, entro il termine  di  due  anni,  a
          pena  di  decadenza,  dalla data di entrata in vigore della
          presente legge e versare un contributo pari al 20 per cento
          della  riserva  matematica  calcolata secondo le norme e le
          modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n.
          1338.
             Per  coloro  che siano assunti da aziende di navigazione
          aerea successivamente alla data di entrata in vigore  della
          presente  legge,  il  termine  di  cui  al precedente comma
          decorre dalla data d'iscrizione al fondo ai sensi dell'art.
          4 della legge 13 luglio 1965, n. 859).
             I   periodi   riconosciuti   non  sono  validi  ai  fini
          dell'accertamento del  requisito  minimo  di  contribuzione
          effettiva,  obbligatoria  o volontaria, richiesto dall'art.
          22  della  legge  13  luglio  1965,  n.   859,  nel   testo
          modificato   dall'art.   1  della  presente  legge  e  sono
          utilmente computabili ai fini del diritto  e  della  misura
          della pensione, cosi' come previsto dal citato art. 22, con
          effetto dal primo giorno del mese successivo  a  quello  in
          cui   e'   presentata   la  relativa  domanda,  purche'  il
          versamento del contributo avvenga,  a  pena  di  decadenza,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  comunicazione,  da parte
          dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   del
          capitale di riscatto.
             I  periodi  riconosciuti  non  sono  validi  ai fini del
          conseguimento del requisito  minimo  di  contribuzione  per
          l'autorizzazione  ai  versamenti  volontari di cui all'art.
          39, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859".
             "Art.  7  (Riscatto previdenziale dei periodi lavorativi
          prestati  presso  aziende  di  navigazione   aerea   ovvero
          necessari  per l'acquisizione di qualifiche professionali).
          - Coloro che siano assunti da aziende di navigazione  aerea
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge possono chiedere il riconoscimento, in tutto
          o  in  parte, dei periodi lavorativi diversi dall'attivita'
          di volo, da essi prestati presso le aziende citate o presso
          altre aziende se, in ogni caso, connessi con l'acquisizione
          ed il perfezionamento  dei  titoli  preferenziali  e  delle
          cognizioni  tecniche  professionali inerenti alle categorie
          del  personale  di  volo,  compiuti  posteriormente  al  31
          dicembre  1946  in  eta'  superiore  al  20› anno, purche',
          relativamente  ai  periodi  stessi,  risultino  versati   i
          prescritti  contributi  all'assicurazione  obbligatoria per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i  superstiti  o  sia  stata
          esercitata  la  facolta'  di  riscatto  di cui all'art. 51,
          secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.
             (Il  riconoscimento  e'  subordinato  alla presentazione
          della  relativa  domanda   all'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale, entro il termine di due anni, a pena di
          decadenza, dalla data di assunzione da parte di aziende  di
          navigazione aerea ed al versamento di un contributo pari al
          20 per cento della riserva matematica calcolata secondo  le
          norme  e  le  modalita'  di  cui all'art. 13 della legge 12
          agosto 1962, n. 1338).
             La data alla quale si riferisce il calcolo della riserva
          matematica e' quella  di  presentazione  della  domanda  di
          riconoscimento.
             Le  posizioni assicurative costituite nell'assicurazione
          obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
          superstiti   sono   annullate,   relativamente  ai  periodi
          riconosciuti, con decorrenza dalla data  di  efficacia  del
          provvedimento   e   l'importo   dei   contributi   base  ed
          integrativi versati, ovvero l'importo delle  somme  versate
          ai  sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
          o dell'art.  51, primo comma, della legge 30  aprile  1969,
          n.  153,  o  di  altre  norme relative al trattamento sopra
          indicato,  e'  trasferito  al  fondo   e   considerato   in
          detrazione,   sino   a  concorrenza  della  somma  che  gli
          interessati debbono versare ai sensi del secondo comma  del
          presente articolo.
             I   periodi   riconosciuti   non  sono  validi  ai  fini
          dell'accertamento del  requisito  minimo  di  contribuzione
          effettiva,  obbligatoria  e volontaria, richiesto dall'art.
          22  della  legge  13  luglio  1965,  n.   859,  nel   testo
          modificato   dall'art.  1  della  presente  legge,  e  sono
          computati utili ai fini del diritto e  della  misura  della
          pensione,  cosi'  come  previsto  dal  citato  art. 22, con
          effetto dal primo giorno del mese successivo  a  quello  in
          cui   e'   presentata   la  relativa  domanda,  purche'  il
          versamento del contributo avvenga,  a  pena  di  decadenza,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  comunicazione,  da parte
          dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   del
          capitale di riscatto.
             I  periodi  riconosciuti  non  sono  validi, ai fini del
          conseguimento  del  requisito   minimo   di   contribuzione
          richiesto  per  l'autorizzazione ai versamenti volontari di
          cui all'art. 39, primo comma, della legge 13  luglio  1965,
          n. 859".
             -  Il  testo  dell'art.  13  della  legge  n.  1338/1962
          (Disposizioni  per  il  miglioramento  dei  trattamenti  di
          pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia, e i superstiti) e' il seguente:
             "Art.  13.  -  Ferme restando le disposizioni penali, il
          datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per
          l'assicurazione   obbligatoria   invalidita',  vecchiaia  e
          superstiti e che non possa piu' versarli  per  sopravvenuta
          prescrizione  ai sensi dell'art. 55 del regio decreto-legge
          4  ottobre  1935,  n.  1827,  puo'  chiedere   all'Istituto
          nazionale  della previdenza sociale di costituire, nei casi
          previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia
          riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata
          dell'assicurazione   obbligatoria   che   spetterebbe    al
          lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
             La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per le
          rispettive   quote   di    pertinenza,    all'assicurazione
          obbligatoria  e  al  fondo di adeguamento, dando luogo alla
          attribuzione a favore dell'interessato di  contributi  base
          corrispondenti,  per  valore e numero, a quelli considerati
          ai fini del calcolo della rendita.
             La  rendita  integra  con  effetto immediato la pensione
          gia' in essere; in caso contrario i contributi  di  cui  al
          comma  precedente  sono  validi a tutti gli effetti ai fini
          della  assicurazione  obbligatoria  per  l'invalidita',  la
          vecchiaia e i superstiti.
             Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la facolta'
          concessagli   dal   presente   articolo    su    esibizione
          all'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  di
          documenti di data certa, dai  quali  possano  evincersi  la
          effettiva  esistenza  e  la  durata del rapporto di lavoro,
          nonche' la misura della retribuzione corrisposta al  lavoro
          interessato.
             Il  lavoratore,  quando non possa ottenere dal datore di
          lavoro la costituzione della rendita a norma  del  presente
          articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro,
          salvo il diritto al risarcimento del  danno,  a  condizione
          che   fornisca   all'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale  le  prove  del  rapporto   di   lavoro   e   della
          retribuzione indicate nel comma precedente.
             Per  la  costituzione della rendita il datore di lavoro,
          ovvero  il  lavoratore  allorche'  si  verifichi  l'ipotesi
          prevista   al   quarto  comma,  deve  versare  all'Istituto
          nazionale della previdenza sociale  la  riserva  matematica
          calcolata   in  base  alle  tariffe  che  saranno  all'uopo
          determinate e variate,  quando  occorra,  con  decreto  del
          Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
          consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale  della
          previdenza sociale".
             - L'art. 2-novies del D.L. n. 30/1974, concernente norme
          per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed
          assistenziali,  aggiunto  dalla  legge  di  conversione, e'
          cosi' formulato:
             "Art.  2-novies (Riscatto laurea). - Il periodo di corso
          legale  di  laurea  e'  riscattabile  con  le  norme  e  le
          modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n.
          1338. L'onere del riscatto e'  ridotto  del  cinquanta  per
          cento.
             L'art.  50  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153,  e
          successive modificazioni, e' abrogato".
             -   I   commi  quinto  e  sesto  dell'art.  6  (Riscatto
          previdenziale dei periodi di corso legale di laurea)  della
          legge n. 484/1983 cosi' recitano:
             "I   periodi   riconosciuti  non  sono  validi  ai  fini
          dell'accertamento del  requisito  minimo  di  contribuzione
          effettiva,  obbligatoria  o volontaria, richiesto dall'art.
          22  della  legge  13  luglio  1965,  n.   859,  nel   testo
          modificato   dall'art.   1  della  presente  legge  e  sono
          utilmente computabili ai fini del diritto  e  della  misura
          della pensione, cosi' come previsto dal citato art. 22, con
          effetto dal primo giorno del mese successivo  a  quello  in
          cui  e'  presentata  la  domanda  di  pensione,  purche' il
          versamento del contributo avvenga,  a  pena  di  decadenza,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  comunicazione  da  parte
          dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   del
          capitale di riscatto.
             I  periodi  riconosciuti  non  sono  validi  ai fini del
          conseguimento del requisito  minimo  di  contribuzione  per
          l'autorizzazione  ai  versamenti  volontari di cui all'art.
          39, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859".