Art. 13. 
              Liquidazione della posizione assicurativa 
  1. Il primo comma dell'articolo 38 della legge 13 luglio  1965,  n.
859, e' sostituito dal seguente: 
  "Per gli iscritti al Fondo, che cessino dal prestare servizio senza
aver conseguito diritto a pensione e non si avvalgano della  facolta'
di  proseguire  volontariamente  l'iscrizione,  e'   costituita,   al
compimento dell'eta' prevista per  il  diritto  a  pensione  o  anche
prima,  a  domanda  degli  interessati,  una  posizione  assicurativa
nell'assicurazione   generale    obbligatoria    per    il    periodo
corrispondente a quello di effettiva contribuzione al Fondo  mediante
accreditamento dei contributi base determinati quanto alla classe  ed
alla  categoria,  secondo  le  norme  in  vigore  per   la   predetta
assicurazione durante il periodo medesimo". 
  2. Il quarto comma dell'articolo 38 della legge 13 luglio 1965,  n.
859, e' abrogato. 
 
          Nota all'art. 13:
             Il  testo  vigente dell'art. 38 della legge n. 859/1965,
          come modificato ai  sensi  del  presente  articolo,  e'  il
          seguente:
             "Art.  38 (Liquidazione della posizione assicurativa). -
          Per  gli  iscritti  al  Fondo,  che  cessino  dal  prestare
          servizio  senza aver conseguito diritto a pensione e non si
          avvalgano  della  facolta'  di  proseguire  volontariamente
          l'iscrizione,   e'   costituita,  al  compimento  dell'eta'
          prevista per il diritto a pensione o anche prima, a domanda
          degli     interessati,     una    posizione    assicurativa
          nell'assicurazione generale  obbligatoria  per  il  periodo
          corrispondente a quello di effettiva contribuzione al Fondo
          mediante accreditamento  dei  contributi  base  determinati
          quanto  alla  classe ed alla categoria, secondo le norme in
          vigore per la predetta  assicurazione  durante  il  periodo
          medesimo.
             In  aggiunta  ai contributi base accreditati a norma del
          comma precedente,  sono  trasferiti  al  Fondo  adeguamento
          pensioni i contributi calcolati con le modalita' ed in base
          alle  percentuali  vigenti  nel   periodo   al   quale   si
          riferiscono i contributi stessi.
             Gli iscritti di cui al primo comma del presente articolo
          hanno, altresi', diritto alla  restituzione  di  una  somma
          pari  alla  differenza fra quella versata in loro favore al
          Fondo di previdenza per  il  personale  di  volo  e  quella
          trasferita   all'assicurazione  generale  obbligatoria,  ai
          sensi del primo e  secondo  comma  del  presente  articolo,
          maggiorata  dell'interesse  annuo del 4 per cento calcolato
          sino alla data di cessazione dell'obbligo assicurativo.
             Le  norme del presente articolo, tranne quelle di cui al
          precedente terzo comma, sono applicabili anche a favore dei
          superstiti  di  iscritti che non abbiano diritto a pensione
          indiretta a carico del Fondo, ma per i quali sussistano  le
          condizioni  per  la  liquidazione  di  prestazioni a carico
          dell'assicurazione  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
          vecchiaia ed i superstiti".
             Comunque,  ad  ogni  buon  fine,  si trascrive il quarto
          comma dell'art. 38 che e' stato soppresso: "Gli adempimenti
          citati  nel  presente  articolo sono disposti dall'Istituto
          nazionale della previdenza sociale quando  sia  decorso  un
          quinquennio   dalla   data   di   cessazione   dell'obbligo
          assicurativo o - a domanda dell'interessato anche prima che
          tale periodo sia decorso".