Art. 13. Liquidazione della posizione assicurativa 1. Il primo comma dell'articolo 38 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' sostituito dal seguente: "Per gli iscritti al Fondo, che cessino dal prestare servizio senza aver conseguito diritto a pensione e non si avvalgano della facolta' di proseguire volontariamente l'iscrizione, e' costituita, al compimento dell'eta' prevista per il diritto a pensione o anche prima, a domanda degli interessati, una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per il periodo corrispondente a quello di effettiva contribuzione al Fondo mediante accreditamento dei contributi base determinati quanto alla classe ed alla categoria, secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione durante il periodo medesimo". 2. Il quarto comma dell'articolo 38 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' abrogato.
Nota all'art. 13: Il testo vigente dell'art. 38 della legge n. 859/1965, come modificato ai sensi del presente articolo, e' il seguente: "Art. 38 (Liquidazione della posizione assicurativa). - Per gli iscritti al Fondo, che cessino dal prestare servizio senza aver conseguito diritto a pensione e non si avvalgano della facolta' di proseguire volontariamente l'iscrizione, e' costituita, al compimento dell'eta' prevista per il diritto a pensione o anche prima, a domanda degli interessati, una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per il periodo corrispondente a quello di effettiva contribuzione al Fondo mediante accreditamento dei contributi base determinati quanto alla classe ed alla categoria, secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione durante il periodo medesimo. In aggiunta ai contributi base accreditati a norma del comma precedente, sono trasferiti al Fondo adeguamento pensioni i contributi calcolati con le modalita' ed in base alle percentuali vigenti nel periodo al quale si riferiscono i contributi stessi. Gli iscritti di cui al primo comma del presente articolo hanno, altresi', diritto alla restituzione di una somma pari alla differenza fra quella versata in loro favore al Fondo di previdenza per il personale di volo e quella trasferita all'assicurazione generale obbligatoria, ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, maggiorata dell'interesse annuo del 4 per cento calcolato sino alla data di cessazione dell'obbligo assicurativo. Le norme del presente articolo, tranne quelle di cui al precedente terzo comma, sono applicabili anche a favore dei superstiti di iscritti che non abbiano diritto a pensione indiretta a carico del Fondo, ma per i quali sussistano le condizioni per la liquidazione di prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti". Comunque, ad ogni buon fine, si trascrive il quarto comma dell'art. 38 che e' stato soppresso: "Gli adempimenti citati nel presente articolo sono disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale quando sia decorso un quinquennio dalla data di cessazione dell'obbligo assicurativo o - a domanda dell'interessato anche prima che tale periodo sia decorso".