Art. 14. Prosecuzione volontaria della contribuzione 1. All'articolo 39 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come modificato dall'articolo 11 della legge 30 luglio 1973, n. 484, e' aggiunto in fine il seguente comma: "Il contributo volontario e' versato mensilmente. L'iscritto che, per il periodo di un anno, non versi il contributo e lo versi in misura inferiore a quella dovuta decade dalla possibilita' di coprire di contribuzione il periodo pregresso". 2. L'articolo 41 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' abrogato.
Note all'art. 14: - Il testo vigente dell'art. 39 della legge n. 859/1965, come modificato dall'art. 11 della legge n. 484/1973 e da ultimo integrato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 39 (Prosecuzione volontaria della contribuzione). L'iscritto per il quale sia cessato l'obbligo della contribuzione al Fondo, a seguito di cessazione o trasformazione del rapporto di lavoro, prima di aver conseguito diritto a pensione, ha facolta' di continuare in forma volontaria il versamento dei contributi dalla data di cessazione dell'obbligo stesso, purche' possa far valere, alla data medesima, almeno cinque anni di contribuzione. La domanda di esercizio della facolta' di cui al precedente comma deve pervenire all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data di cessazione dell'iscrizione obbligatoria. L'inosservanza del termine di cui al precedente comma comporta la decadenza dalla facolta' ivi prevista. Coloro che si avvalgano della facolta' di cui al primo comma del presente articolo devono versare, con le modalita' che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il contributo sulla retribuzione pensionabile spettante alla data di cessazione dell'iscrizione obbligatoria. Detto contributo e' determinato mediante l'applicazione, sulla retribuzione di cui al precedente comma, dell'aliquota contributiva stabilita per il personale in servizio. Annualmente, la retribuzione pensionabile, sulla quale deve essere versato il contributo volontario, e' adeguata in base alle variazioni del numero indice medio del costo della vita rispetto a quello determinato nell'anno solare precedente. Sulla retribuzione cosi' adeguata si applica l'aliquota contributiva stabilita per il personale di volo in servizio. Il requisito di cinque anni di contribuzione previsto dal primo comma e' ridotto ad un anno, per gli iscritti che, in relazione allo stesso rapporto di lavoro che ha dato luogo all'iscrizione, siano chiamati a svolgere attivita' di volo fuori del territorio nazionale con sospensione della retribuzione in Italia per almeno un anno. Ove dall'assicurazione straniera derivi diritto a prestazioni, i contributi volontari maggiorati dell'interesse annuo del 4 per cento sono restituiti, a domanda dell'interessato o dei suoi aventi causa, all'atto della cessazione dell'iscrizione al Fondo. Il contributo volontario e' versato mensilmente. L'iscritto che, per il periodo di un anno, non versi il contributo e lo versi in misura inferiore a quella dovuta decade dalla possibilita' di coprire di contribuzione il periodo pregresso". - L'art. 41 della legge n. 859/1965 era cosi' formulato: "Art. 41 (Versamento del contributo volontario). - Il contributo volontario e' versato mensilmente. Qualora, per il periodo di un anno, l'iscritto non versi il contributo e lo versi in misura inferiore a quella dovuta, la posizione previdenziale viene liquidata ai sensi del precedente art. 38, salvo che l'iscritto medesimo possa far valere un periodo utile di almeno 15 anni, nel qual caso si applicano le disposizioni del precedente art. 40".