Art. 14.
             Prosecuzione volontaria della contribuzione
  1.  All'articolo  39  della  legge  13  luglio  1965,  n. 859, come
modificato dall'articolo 11 della legge 30 luglio 1973,  n.  484,  e'
aggiunto in fine il seguente comma:
  "Il  contributo  volontario e' versato mensilmente. L'iscritto che,
per il periodo di un anno, non versi il  contributo  e  lo  versi  in
misura inferiore a quella dovuta decade dalla possibilita' di coprire
di contribuzione il periodo pregresso".
  2. L'articolo 41 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' abrogato.
 
          Note all'art. 14:
             - Il testo vigente dell'art. 39 della legge n. 859/1965,
          come modificato dall'art. 11 della legge n. 484/1973  e  da
          ultimo integrato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  39 (Prosecuzione volontaria della contribuzione).
          L'iscritto  per  il  quale  sia  cessato  l'obbligo   della
          contribuzione   al   Fondo,   a  seguito  di  cessazione  o
          trasformazione  del  rapporto  di  lavoro,  prima  di  aver
          conseguito diritto a pensione, ha facolta' di continuare in
          forma volontaria il versamento dei contributi dalla data di
          cessazione  dell'obbligo  stesso, purche' possa far valere,
          alla data medesima, almeno cinque anni di contribuzione.
             La  domanda  di  esercizio  della  facolta'  di  cui  al
          precedente  comma  deve  pervenire  all'Istituto  nazionale
          della  previdenza  sociale  entro  due  anni  dalla data di
          cessazione dell'iscrizione obbligatoria.
             L'inosservanza  del  termine  di cui al precedente comma
          comporta la decadenza dalla facolta' ivi prevista.
             Coloro  che  si avvalgano della facolta' di cui al primo
          comma  del  presente  articolo  devono  versare,   con   le
          modalita'  che  saranno  stabilite  dall'Istituto nazionale
          della previdenza sociale, il contributo sulla  retribuzione
          pensionabile    spettante    alla    data   di   cessazione
          dell'iscrizione obbligatoria.
             Detto contributo e' determinato mediante l'applicazione,
          sulla   retribuzione   di   cui   al   precedente    comma,
          dell'aliquota  contributiva  stabilita  per il personale in
          servizio.
             Annualmente,  la  retribuzione pensionabile, sulla quale
          deve essere versato il contributo volontario,  e'  adeguata
          in  base  alle variazioni del numero indice medio del costo
          della vita rispetto a quello determinato  nell'anno  solare
          precedente.
             Sulla  retribuzione cosi' adeguata si applica l'aliquota
          contributiva  stabilita  per  il  personale  di   volo   in
          servizio.
             Il  requisito  di  cinque anni di contribuzione previsto
          dal primo comma e' ridotto ad un  anno,  per  gli  iscritti
          che,  in  relazione  allo  stesso rapporto di lavoro che ha
          dato  luogo  all'iscrizione,  siano  chiamati  a   svolgere
          attivita'  di  volo  fuori  del  territorio  nazionale  con
          sospensione della retribuzione  in  Italia  per  almeno  un
          anno.
             Ove   dall'assicurazione   straniera  derivi  diritto  a
          prestazioni,    i    contributi    volontari     maggiorati
          dell'interesse  annuo  del  4  per cento sono restituiti, a
          domanda dell'interessato o dei suoi aventi causa,  all'atto
          della cessazione dell'iscrizione al Fondo.
            Il   contributo   volontario   e'   versato  mensilmente.
          L'iscritto che, per il periodo di un  anno,  non  versi  il
          contributo  e  lo versi in misura inferiore a quella dovuta
          decade dalla possibilita' di coprire  di  contribuzione  il
          periodo pregresso".
             - L'art. 41 della legge n. 859/1965 era cosi' formulato:
             "Art.  41  (Versamento  del contributo volontario). - Il
          contributo volontario e' versato mensilmente.
             Qualora, per il periodo di un anno, l'iscritto non versi
          il contributo e lo  versi  in  misura  inferiore  a  quella
          dovuta, la posizione previdenziale viene liquidata ai sensi
          del precedente art.   38,  salvo  che  l'iscritto  medesimo
          possa  far  valere  un periodo utile di almeno 15 anni, nel
          qual caso si applicano le disposizioni del precedente  art.
          40".