Art. 15.
           Valutazione dei periodi di iscrizione anteriori
         alla data di entrata in vigore della presente legge
  1.  I periodi di iscrizione al Fondo anteriori alla data di entrata
in vigore della presente legge sono valutati, ai fini del  diritto  e
della  misura  delle  prestazioni,  con l'applicazione delle norme in
vigore anteriormente alla predetta data, fatto salvo quanto  disposto
negli articoli 7 e 8.