Art. 15. Valutazione dei periodi di iscrizione anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge 1. I periodi di iscrizione al Fondo anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge sono valutati, ai fini del diritto e della misura delle prestazioni, con l'applicazione delle norme in vigore anteriormente alla predetta data, fatto salvo quanto disposto negli articoli 7 e 8.