Art. 16. 
       Trattamento di previdenza dopo periodi di rioccupazione 
  1. Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 13 luglio 1965, n.
859, e' sostituito dal seguente: 
  "La ricostituzione del trattamento di  pensione  di  cui  al  primo
comma non puo' essere richiesta  prima  che  siano  trascorsi  almeno
cinque anni di contribuzione effettiva dalla data di decorrenza della
pensione o dalla data di decorrenza della precedente ricostituzione". 
 
          Nota all'art. 16:
             Il testo vigente dell'art. 28 della legge n. 859/1965 e'
          il seguente:
             "Art.  28  (Trattamento  di  previdenza  dopo periodi di
          rioccupazione).   -   All'atto   della   cessazione   della
          rioccupazione si provvedera' alla liquidazione di una nuova
          pensione, ai sensi del precedente art. 22, da calcolarsi in
          base  alla  complessiva  anzianita'  contributiva raggiunta
          dall'iscritto   alla   data    della    cessazione    della
          rioccupazione  ed  alla  media  ponderata, rispetto ai vari
          periodi di contribuzione, delle  retribuzioni  pensionabili
          spettanti  alle date terminali di ogni periodo di servizio.
            La  ricostituzione  del trattamento di pensione di cui al
          primo comma non  puo'  essere  richiesta  prima  che  siano
          trascorsi  almeno  cinque  anni  di contribuzione effettiva
          dalla data di decorrenza della pensione  o  dalla  data  di
          decorrenza della precedente ricostituzione.
             In  tali  casi  e'  ripristinata la corresponsione della
          pensione goduta all'atto della rioccupazione, tenendo conto
          delle  eventuali  variazioni  nel  frattempo intervenute in
          applicazione del  successivo  art.  35.  Per  i  contributi
          versati al Fondo durante i periodi di rioccupazione che non
          hanno dato luogo alla  ricostituzione  del  trattamento  di
          pensione trovano applicazione le norme di cui al successivo
          art. 38.
             Nel caso che l'iscritto abbia optato per la liquidazione
          in capitale di una  quota  della  pensione,  ai  sensi  del
          successivo  art.  34, il calcolo della pensione complessiva
          verra' effettuato riducendo l'anzianita' contributiva,  che
          ha  dato  luogo  al calcolo della pensione relativa, di una
          quota percentuale pari a quella liquidata in capitale".