Art. 16. Trattamento di previdenza dopo periodi di rioccupazione 1. Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' sostituito dal seguente: "La ricostituzione del trattamento di pensione di cui al primo comma non puo' essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni di contribuzione effettiva dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza della precedente ricostituzione".
Nota all'art. 16: Il testo vigente dell'art. 28 della legge n. 859/1965 e' il seguente: "Art. 28 (Trattamento di previdenza dopo periodi di rioccupazione). - All'atto della cessazione della rioccupazione si provvedera' alla liquidazione di una nuova pensione, ai sensi del precedente art. 22, da calcolarsi in base alla complessiva anzianita' contributiva raggiunta dall'iscritto alla data della cessazione della rioccupazione ed alla media ponderata, rispetto ai vari periodi di contribuzione, delle retribuzioni pensionabili spettanti alle date terminali di ogni periodo di servizio. La ricostituzione del trattamento di pensione di cui al primo comma non puo' essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni di contribuzione effettiva dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza della precedente ricostituzione. In tali casi e' ripristinata la corresponsione della pensione goduta all'atto della rioccupazione, tenendo conto delle eventuali variazioni nel frattempo intervenute in applicazione del successivo art. 35. Per i contributi versati al Fondo durante i periodi di rioccupazione che non hanno dato luogo alla ricostituzione del trattamento di pensione trovano applicazione le norme di cui al successivo art. 38. Nel caso che l'iscritto abbia optato per la liquidazione in capitale di una quota della pensione, ai sensi del successivo art. 34, il calcolo della pensione complessiva verra' effettuato riducendo l'anzianita' contributiva, che ha dato luogo al calcolo della pensione relativa, di una quota percentuale pari a quella liquidata in capitale".