Art. 17.
               Copertura della contribuzione figurativa
        dei periodi di ammissione alle integrazioni salariali
  1.  Per  i  periodi  di  sospensione  dal  lavoro e di riduzione di
orario, per i quali nei confronti di soggetti iscritti  al  Fondo  e'
stata  ammessa  l'integrazione  salariale, anteriormente alla data di
entrata in vigore dalla presente legge, si applicano le  disposizioni
di  cui  all'articolo  3, comma terzo, della legge 20 maggio 1975, n.
164, e all'articolo 8, comma quinto, della legge 23 aprile  1981,  n.
155,  con  versamento  delle  somme  occorrenti  alla copertura della
contribuzione figurativa a favore del  Fondo  a  carico  della  Cassa
integrazione guadagni.
 
          Note all'art. 17:
             -  L'art.  3,  comma  terzo,  della  legge  n.  164/1975
          (Provvedimenti  per  la  garanzia  del  salario)  e'  cosi'
          formulato:   "Le  somme  occorrenti  alla  copertura  della
          contribuzione figurativa saranno versate,  a  carico  della
          Cassa  integrazione  guadagni, al Fondo pensioni lavoratori
          dipendenti".
             -  L'art.  8,  comma  quinto,  della  legge  n. 155/1981
          (Adeguamento delle  strutture  e  delle  procedure  per  la
          liquidazione  vigente delle pensioni e per i trattamenti di
          disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e
          pensionistica)  e'  cosi'  formulato:  "Le somme occorrenti
          alla copertura della contribuzione figurativa relativamente
          ai periodi di sospensione e riduzione d'orario, per i quali
          e' ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico
          della   Cassa  integrazione  guadagni,  al  fondo  pensioni
          lavoratori dipendenti".