Art. 18.
                     Comitato speciale Fondo volo
  1.  Il  numero 1) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e' sostituito dal seguente:
   "1)  otto rappresentanti dei lavoratori del settore dei quali: tre
piloti, quattro assistenti di volo e un tecnico di volo;".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 31 ottobre 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  FORMICA, Ministro del lavoro e
                                  della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          Nota all'art. 18:
             Il  testo  vigente  dell'art.  26 del D P.R. n. 639/1970
          (Attuazione delle deleghe  conferite  al  Governo  con  gli
          articoli  27  e  29  della  legge  30  aprile 1969, n. 153,
          concernente revisione  degli  ordinamenti  pensionistici  e
          norme in materia di sicurezza sociale), e' il seguente:
             "Art.  26.  -  La composizione del comitato di vigilanza
          del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente
          dalle aziende di navigazione aerea e' cosi' modificata:
             1)  otto  rappresentanti  dei lavoratori del settore dei
          quali: tre piloti, quattro assistenti di volo e un  tecnico
          di volo;
              2)  quattro  rappresentanti  dei  datori  di lavoro del
          settore;
              3)  un  rappresentante del Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale ed un rappresentante del  Ministero  del
          tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o
          equiparata".