Art. 2.
                          Gestione del Fondo
  1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 13 luglio 1965, n.
859, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio  1973,  n.
484, e' sostituito dal seguente:
  "La   gestione   del   Fondo  e'  regolata  con  il  sistema  della
ripartizione con l'accantonamento di una riserva legale non inferiore
a  due  annualita'  delle  pensioni in pagamento alla fine di ciascun
anno".
 
          Nota all'art. 2:
             Il  testo  vigente  dell'art. 12 della legge n. 859/1965
          come sostituito dall'art. 1 della legge n. 484/1973  (Norme
          modificative  ed integrative della legge 13 luglio 1965, n.
          859, sulla previdenza del personale di volo  dipendente  da
          aziende  di navigazione aerea), e come da ultimo modificato
          dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 12 (Gestione del Fondo). - Il Fondo e' sostitutivo
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge
          4 ottobre 1935, n.  1827,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni.
            La  gestione  del  Fondo e' regolata con il sistema della
          ripartizione con l'accantonamento di una riserva legale non
          inferiore a due annualita' delle pensioni in pagamento alla
          fine di ciascun anno".