Art. 2. Gestione del Fondo 1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, e' sostituito dal seguente: "La gestione del Fondo e' regolata con il sistema della ripartizione con l'accantonamento di una riserva legale non inferiore a due annualita' delle pensioni in pagamento alla fine di ciascun anno".
Nota all'art. 2: Il testo vigente dell'art. 12 della legge n. 859/1965 come sostituito dall'art. 1 della legge n. 484/1973 (Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), e come da ultimo modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 12 (Gestione del Fondo). - Il Fondo e' sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni. La gestione del Fondo e' regolata con il sistema della ripartizione con l'accantonamento di una riserva legale non inferiore a due annualita' delle pensioni in pagamento alla fine di ciascun anno".