Art. 3.
                  Retribuzione soggetta a contributo
  1.  L'articolo  13  della  legge  13  luglio  1965,  n.  859,  come
modificato dall'articolo 1 della legge 30 luglio  1973,  n.  484,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 13 (Retribuzione soggetta a contributo). - 1. La retribuzione
sulla quale e' dovuto il contributo per il Fondo  e'  costituita  dai
seguenti elementi:
    a)   stipendio,  comprensivo  degli  aumenti  periodici  e  della
indennita' di contingenza;
    b)  indennita'  di  volo  garantita,  comprensiva  degli  aumenti
periodici  biennali,  o  comunque  derivante  dall'applicazione   dei
contratti collettivi di lavoro;
    c) tredicesima mensilita' e mensilita' aggiuntive;
    d) compensi spettanti in percentuale sulle vendite a bordo;
    e)  indennita'  accessorie  e  speciali,  nonche' qualsiasi altro
emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle  vigenti  norme
sull'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia e i superstiti  dei  lavoratori  dipendenti,  ad  eccezione
delle somme corrisposte a titolo di:
    1) indennita' sostitutiva del periodo di preavviso;
    2) indennita' per ferie e riposi non goduti;
    3) diaria o indennita' di trasferta in cifra fissa, limitatamente
al 50 per cento del loro ammontare;
    4) indennita' di alloggio e indennita' di rappresentanza;
    5) maggiorazione del servizio all'estero e indennita' integrativa
di trasferta limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
    6)  indennita'  di  trasporto  connessa  ad  attivita'  di volo o
addestrativa, limitatamente al 50 per cento del suo ammontare".