Art. 3. Retribuzione soggetta a contributo 1. L'articolo 13 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come modificato dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, e' sostituito dal seguente: "Art. 13 (Retribuzione soggetta a contributo). - 1. La retribuzione sulla quale e' dovuto il contributo per il Fondo e' costituita dai seguenti elementi: a) stipendio, comprensivo degli aumenti periodici e della indennita' di contingenza; b) indennita' di volo garantita, comprensiva degli aumenti periodici biennali, o comunque derivante dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro; c) tredicesima mensilita' e mensilita' aggiuntive; d) compensi spettanti in percentuale sulle vendite a bordo; e) indennita' accessorie e speciali, nonche' qualsiasi altro emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle vigenti norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad eccezione delle somme corrisposte a titolo di: 1) indennita' sostitutiva del periodo di preavviso; 2) indennita' per ferie e riposi non goduti; 3) diaria o indennita' di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare; 4) indennita' di alloggio e indennita' di rappresentanza; 5) maggiorazione del servizio all'estero e indennita' integrativa di trasferta limitatamente al 50 per cento del loro ammontare; 6) indennita' di trasporto connessa ad attivita' di volo o addestrativa, limitatamente al 50 per cento del suo ammontare".