Art. 4. 
            Minimale di retribuzione ai fini contributivi 
  1. Per ciascuna categoria del personale di volo il limite minimo di
retribuzione mensile, ai fini del  calcolo  dei  contributi  e  delle
prestazioni, non puo' essere inferiore all'importo  risultante  dalla
tabella di cui al comma 3. 
  2. Qualora la retribuzione sia inferiore all'importo  del  minimale
di cui al comma 1, viene riconosciuto un periodo contributivo pari al
rapporto tra la retribuzione e il minimale medesimo. 
  3. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali  maggiormente
rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo
volo, e' approvata la tabella delle retribuzioni  minime  mensili  di
cui al comma 1, da stabilirsi in riferimento ai minimi  previsti  per
ciascuna categoria del personale di volo dai contratti collettivi  di
lavoro per i dipendenti dalle aziende di navigazione  aerea  e  dalle
aziende di costruzioni aeronautiche. 
  4. Il limite di cui al comma  1  e'  aumentato,  ogni  anno,  nella
stessa misura percentuale  delle  variazioni  dell'indice  del  costo
della vita calcolato dall'ISTAT ai  fini  della  scala  mobile  delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria ed e' soggetto a revisione
triennale da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro  e  della
previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali  maggiormente
rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo
volo, in riferimento ai minimi previsti per  ciascuna  categoria  del
personale di volo dai contratti collettivi di lavoro per i dipendenti
dalle aziende di navigazione aerea e  dalle  aziende  di  costruzioni
aeronautiche. 
  5. La disposizione di cui al comma 2 non si applica per  i  periodi
di astensione dal lavoro previsti dalla legge 30  dicembre  1971,  n.
1204,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  nel  caso   di
retribuzione in misura ridotta. 
 
          Nota all'art. 4:
             La legge n. 1204/1971 (Tutela delle lavoratrici madri) e
          successive modificazioni ed integrazioni, agli articoli  4,
          5  e  7  prevede  le  ipotesi  di astensione obbligatoria e
          facoltativa dal lavoro:
             "Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne:
               a)  durante i due mesi precedenti la data presunta del
          parto;
               b)  ove  il  parto  avvenga  oltre  tale  data, per il
          periodo intercorrente  tra  la  data  presunta  e  la  data
          effettiva del parto;
               c) durante i tre mesi dopo il parto.
             L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre
          mesi dalla data presunta del parto  quando  le  lavoratrici
          sono  occupate  in  lavori  che,  in relazione all'avanzato
          stato  di  gravidanza,  siano  da   ritenersi   gravosi   o
          pregiudizievoli.
             Tali  lavori  sono  determinati  con  propri decreti dal
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite  le
          organizzazioni sindacali".
             "Art. 5. - L'ispettorato del lavoro puo' disporre, sulla
          base di  accertamento  medico,  l'interdizione  dal  lavoro
          delle  lavoratrici  in stato di gravidanza, fino al periodo
          di  astensione  di  cui  alla  lettera  a)  del  precedente
          articolo,  per  uno  o  piu'  periodi,  la cui durata sara'
          determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:
               a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di
          preesistenti forme morbose che si  presume  possano  essere
          aggravate dallo stato di gravidanza;
               b)  quando  le condizioni di lavoro o ambientali siano
          ritenute pregiudizievoli alla  salute  della  donna  e  del
          bambino;
               c)  quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
          altre mansioni, secondo il disposto del precedente art. 3".
             "Art.  7.  - La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal
          lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria  di
          cui  alla  lettera c) dell'art. 4 della presente legge, per
          un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei
          mesi, durante il quale le sara' conservato il posto.
             La  lavoratrice  ha diritto, altresi', ad assentarsi dal
          lavoro durante le malattie del bambino di eta' inferiore  a
          tre anni, dietro presentazione di certificato medico.
             I  periodi  di  assenza  di cui ai precedenti commi sono
          computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli  effetti
          relativi  alle  ferie  e alla tredicesima mensilita' o alla
          gratifica natalizia".