Art. 5. Misura del contributo 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale di volo di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859, come modificato dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, e' elevato al 34,50 per cento degli emolumenti retributivi assoggettati a contribuzione ed assorbe le maggiorazioni dell'aliquota contributiva disposte sino alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484. 2. A decorrere dal 1 gennaio del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura del contributo e' variata in relazione alle risultanze del bilancio tecnico della gestione del Fondo che dovra' essere compilato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con riferimento alla situazione accertata al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La misura del contributo e' variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo, secondo quanto disposto al comma 2 e successivamente in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, e non puo' in ogni caso essere inferiore a quella prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.
Note all'art. 5: - L'art. 14, primo comma, della legge n. 859/1965 come modificato dall'art. 1 della legge n. 484/1973 e' cosi' formulato: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale di volo e' stabilito nel 15 per cento degli elementi retributivi di cui al precedente art. 13, validi ai fini della pensione, ed e' ripartito per i 2/3 a carico dell'azienda e, per 1/3 a carico del personale. Ove intervengano variazioni in tale aliquota contributiva, oltre l'aliquota prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, la quota eccedente quest'ultima sara' ripartita in ragione di 3/5 a carico dell'azienda e di 2/5 a carico del personale". - L'art. 15 della legge n. 484/1973 e' sostituito dall'art. 10 della presente legge.