Art. 5.
                        Misura del contributo
  1.  A  decorrere  dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo
di  previdenza  del  personale  di volo di cui all'articolo 14, primo
comma,  della  legge  13  luglio  1965,  n.  859,   come   modificato
dall'articolo  1  della  legge  30 luglio 1973, n. 484, e' elevato al
34,50  per  cento  degli  emolumenti   retributivi   assoggettati   a
contribuzione  ed assorbe le maggiorazioni dell'aliquota contributiva
disposte sino alla data di entrata in vigore della presente legge, in
applicazione dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484.
  2.  A decorrere dal 1› gennaio del quinto anno successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge, la misura  del  contributo
e'  variata  in  relazione alle risultanze del bilancio tecnico della
gestione  del  Fondo  che  dovra'  essere   compilato   dall'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale con riferimento alla situazione
accertata al 31 dicembre del  terzo  anno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge.
  3. La misura del contributo e' variata con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto  con  i  Ministri  dei
trasporti e del tesoro, sentito il parere del comitato amministratore
del Fondo, secondo quanto disposto al comma 2  e  successivamente  in
relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, e non puo'
in ogni caso essere inferiore a quella prevista  per  l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti.
 
          Note all'art. 5:
             -  L'art.  14, primo comma, della legge n. 859/1965 come
          modificato dall'art. 1 della legge  n.  484/1973  e'  cosi'
          formulato:  "A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore
          della presente legge, il  contributo  dovuto  al  Fondo  di
          previdenza  del  personale  di volo e' stabilito nel 15 per
          cento degli elementi retributivi di cui al precedente  art.
          13,  validi  ai  fini della pensione, ed e' ripartito per i
          2/3  a  carico  dell'azienda  e,  per  1/3  a  carico   del
          personale.  Ove  intervengano  variazioni  in tale aliquota
          contributiva, oltre l'aliquota prevista  dall'assicurazione
          generale  obbligatoria,  la  quota  eccedente  quest'ultima
          sara' ripartita in ragione di 3/5 a carico  dell'azienda  e
          di 2/5 a carico del personale".
             -  L'art.  15  della  legge  n.  484/1973  e' sostituito
          dall'art. 10 della presente legge.