Art. 6.
Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di anzianita'
   per  gli iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in
   vigore della presente legge.
  1.  Gli  iscritti  al Fondo successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge, conseguono il diritto alla  pensione  di
anzianita'  qualora,  all'atto  della  cessazione  dal  servizio  per
dimissioni o licenziamento:
    a)  possano  far valere un periodo utile di almeno 30 anni di cui
almeno 20  di  contribuzione  obbligatoria  e  volontaria  al  Fondo,
qualunque sia l'eta';
    b)  ovvero  abbiano compiuto 55 anni di eta' e possano far valere
un  periodo  di  almeno  15  anni  di  contribuzione  obbligatoria  o
obbligatoria e volontaria al Fondo;
    c)  ovvero  abbiano compiuto 50 anni di eta' e possano far valere
un  periodo  di  almeno  20  anni  di  contribuzione  obbligatoria  o
obbligatoria e volontaria al Fondo;
    d)  ovvero  abbiano compiuto 50 anni di eta' e possano far valere
un  periodo  di  almeno  15  anni  di  contribuzione  obbligatoria  o
obbligatoria  e  volontaria  al  Fondo.  In  tal caso la misura della
pensione e' ridotta in base ai seguenti coefficienti:
 
            Anni di contribuzione            Coefficienti
                      -
                     19                          0,9737
                     18                          0,9468
                     17                          0,9196
                     16                          0,8922
                     15                          0,8647
 
    e)  ovvero  abbiano compiuto 45 anni di eta' e possano far valere
un  periodo  di  almeno  20  anni  di  contribuzione  obbligatoria  o
obbligatoria  e  volontaria  al  Fondo.  In  tal caso la misura della
pensione e' ridotta in base ai seguenti cooefficienti:
 
                     Eta'                     Coefficienti
                      -
                     49                          0,9737
                     48                          0,9468
                     47                          0,9196
                     46                          0,8922
                     45                          0,8647
 
  2.   Restano  ferme  le  disposizioni  relative  alla  pensione  di
invalidita' di cui all'articolo 22, comma  secondo,  della  legge  13
luglio  1965,  n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30
luglio 1973, n. 484.
 
          Nota all'art. 6:
             Per  il testo del secondo comma dell'art. 22 della legge
          n.  859/1965 si veda la nota all'art. 7.