Art. 6. Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di anzianita' per gli iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 1. Gli iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, conseguono il diritto alla pensione di anzianita' qualora, all'atto della cessazione dal servizio per dimissioni o licenziamento: a) possano far valere un periodo utile di almeno 30 anni di cui almeno 20 di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo, qualunque sia l'eta'; b) ovvero abbiano compiuto 55 anni di eta' e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo; c) ovvero abbiano compiuto 50 anni di eta' e possano far valere un periodo di almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo; d) ovvero abbiano compiuto 50 anni di eta' e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In tal caso la misura della pensione e' ridotta in base ai seguenti coefficienti: Anni di contribuzione Coefficienti - 19 0,9737 18 0,9468 17 0,9196 16 0,8922 15 0,8647 e) ovvero abbiano compiuto 45 anni di eta' e possano far valere un periodo di almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In tal caso la misura della pensione e' ridotta in base ai seguenti cooefficienti: Eta' Coefficienti - 49 0,9737 48 0,9468 47 0,9196 46 0,8922 45 0,8647 2. Restano ferme le disposizioni relative alla pensione di invalidita' di cui all'articolo 22, comma secondo, della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484.
Nota all'art. 6: Per il testo del secondo comma dell'art. 22 della legge n. 859/1965 si veda la nota all'art. 7.