Art. 7. Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di anzianita' per gli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge. 1. Per gli iscritti al Fondo che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano acquisito il diritto alla pensione di anzianita' del Fondo secondo le norme vigenti anteriormente alla data indicata, i periodi mancanti per perfezionare i requisiti di eta' e di anzianita' assicurativa previsti dall'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, sono rideterminati mediante applicazione di un coefficiente di moltiplicazione pari al rapporto tra gli anni di eta' e di anzianita' assicurativa previsti dall'articolo 6 della presente legge ed i corrispondenti anni di eta' e di anzianita' assicurativa fissati nel predetto articolo 22 sopra indicato. 2. Qualora l'iscritto consegua il diritto a pensione con i requisiti di cui al punto 3) del primo comma dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, maggiorati con i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, in relazione alle lettere d) ed e) dell'articolo 6, comma 1, la misura della pensione e' ridotta in base ai seguenti coefficienti: Eta' Coefficienti - 49 0,9737 48 0,9468 47 0,9196 46 0,8922 45 0,8647 Anni di contribuzione Coefficienti - 19 0,9737 18 0,9468 17 0,9196 16 0,8922 15 0,8647 3. Per gli iscritti al Fondo, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno risolto il rapporto di lavoro, non si applica il coefficiente di moltiplicazione di cui al comma 1 relativo ai requisiti di anzianita' assicurativa.
Nota all'art. 7: L'art. 22 della legge n. 859/1965, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 484/1973, e' cosi' formulato: "Art. 22 (Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione). - Hanno diritto a pensione di anzianita' gli iscritti, quando, avendo cessato il servizio per dimissioni o licenziamento: 1) possano far valere un periodo utile di almeno 25 anni, di cui almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo, qualunque sia l'eta'; 2) ovvero abbiano compiuto il 50 anno di eta' e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo; 3) ovvero abbiano compiuto il 45 anno di eta' ed un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In questo caso la misura della pensione e' ridotta in base ai coefficienti sotto elencati: Eta' Coefficienti - 49 0,9737 48 0,9468 47 0,9196 46 0,8922 45 0,8647 Hanno diritto alla pensione di invalidita' gli iscritti: a) che possano far valere un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente, purche' la invalidita' dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo; b) che siano riconosciuti invalidi ai sensi delle disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, purche' l'invalidita' dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro, comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo, e possano far valere almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo, se l'invalidita' non e' dovuta a causa di servizio. Ove l'invalidita' sia dovuta a causa di servizio, per evento verificatosi posteriormente al 31 dicembre 1971, il diritto alla pensione si consegue con il solo requisito dell'iscrizione. Si considera dovuta a causa di servizio l'invalidita' che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermita' contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto".