Art. 7.
Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di anzianita'
   per  gli  iscritti  alla  data di entrata in vigore della presente
   legge.
  1.  Per  gli  iscritti  al Fondo che alla data di entrata in vigore
della presente legge non abbiano acquisito il diritto  alla  pensione
di  anzianita'  del Fondo secondo le norme vigenti anteriormente alla
data indicata, i periodi mancanti per  perfezionare  i  requisiti  di
eta'  e  di  anzianita'  assicurativa previsti dall'articolo 22 della
legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo  1  della
legge   30   luglio   1973,   n.  484,  sono  rideterminati  mediante
applicazione di un coefficiente di moltiplicazione pari  al  rapporto
tra   gli   anni  di  eta'  e  di  anzianita'  assicurativa  previsti
dall'articolo 6 della presente legge ed i corrispondenti anni di eta'
e  di  anzianita' assicurativa fissati nel predetto articolo 22 sopra
indicato.
  2.  Qualora  l'iscritto  consegua  il  diritto  a  pensione  con  i
requisiti di cui al punto 3) del primo comma dell'articolo  22  della
legge  13  luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della
legge 30 luglio 1973, n. 484, maggiorati con  i  criteri  di  cui  al
comma  1  del  presente  articolo, in relazione alle lettere d) ed e)
dell'articolo 6, comma 1, la misura della pensione e' ridotta in base
ai seguenti coefficienti:
 
                     Eta'                     Coefficienti
                      -
                     49                          0,9737
                     48                          0,9468
                     47                          0,9196
                     46                          0,8922
                     45                          0,8647
 
           Anni di contribuzione              Coefficienti
                      -
                     19                          0,9737
                     18                          0,9468
                     17                          0,9196
                     16                          0,8922
                     15                          0,8647
  3.  Per  gli  iscritti  al  Fondo,  che  anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge hanno risolto il  rapporto  di
lavoro,  non  si applica il coefficiente di moltiplicazione di cui al
comma 1 relativo ai requisiti di anzianita' assicurativa.
 
          Nota all'art. 7:
             L'art.  22  della  legge  n.  859/1965,  come sostituito
          dall'art. 1 della legge n. 484/1973, e' cosi' formulato:
             "Art.  22  (Requisiti per il conseguimento del diritto a
          pensione).  - Hanno diritto a pensione  di  anzianita'  gli
          iscritti, quando, avendo cessato il servizio per dimissioni
          o licenziamento:
              1)  possano  far  valere  un periodo utile di almeno 25
          anni, di cui almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o
          obbligatoria e volontaria al Fondo, qualunque sia l'eta';
              2)  ovvero  abbiano  compiuto  il  50›  anno  di eta' e
          possano  far  valere  un  periodo  di  almeno  15  anni  di
          contribuzione  obbligatoria  o obbligatoria e volontaria al
          Fondo;
              3)  ovvero  abbiano  compiuto il 45› anno di eta' ed un
          periodo di almeno 15 anni di contribuzione  obbligatoria  o
          obbligatoria  e  volontaria  al  Fondo.  In  questo caso la
          misura della pensione e' ridotta in  base  ai  coefficienti
          sotto elencati:
 
                                       Eta'             Coefficienti
                                        -
                                       49                 0,9737
                                       48                 0,9468
                                       47                 0,9196
                                       46                 0,8922
                                       45                 0,8647
             Hanno diritto alla pensione di invalidita' gli iscritti:
               a)  che  possano far valere un periodo utile di almeno
          dieci anni, di cui  almeno  cinque  anni  di  contribuzione
          obbligatoria  al  Fondo  e  siano  divenuti permanentemente
          inabili ad esercitare  la  professione  autorizzata  da  un
          regolare   brevetto   aeronautico   o  da  altro  documento
          equipollente,  purche'  la  invalidita'  dia   luogo   alla
          risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di
          iscrizione al Fondo;
               b)  che  siano  riconosciuti  invalidi  ai sensi delle
          disposizioni   vigenti   per    l'assicurazione    generale
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti,   purche'   l'invalidita'   dia   luogo    alla
          risoluzione  del  rapporto di lavoro, comportante l'obbligo
          di iscrizione al Fondo, e possano far valere almeno  cinque
          anni   di   contribuzione   obbligatoria   al   Fondo,   se
          l'invalidita' non e' dovuta a causa di servizio.
             Ove  l'invalidita'  sia  dovuta a causa di servizio, per
          evento verificatosi posteriormente al 31 dicembre 1971,  il
          diritto  alla  pensione  si  consegue con il solo requisito
          dell'iscrizione.
             Si  considera  dovuta  a causa di servizio l'invalidita'
          che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o
          di   infermita'   contratte   in  servizio,  in  dipendenza
          dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto".