Art. 8.
                      Retribuzione pensionabile
  1.  L'articolo  24  della  legge  13  luglio  1965,  n.  859,  come
sostituito dall'articolo 2 della legge 30 luglio  1973,  n.  484,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  24  (Retribuzione  pensionabile). - 1. La retribuzione sulla
quale si determina la misura della pensione e' costituita dalla media
annuale  degli  emolumenti percepiti negli ultimi 5 anni di servizio,
assoggettati a contribuzione.
   2.  I  periodi  di  servizio senza retribuzione e con retribuzione
ridotta rispetto a quella contrattuale sono considerati neutri e,  ai
fini  della  determinazione  del  quinquennio  di  cui al comma 1, si
considerano i periodi immediatamente  precedenti  di  durata  pari  a
quelli neutralizzati.
   3.  Qualora  gli  anni  di  servizio  per  la determinazione della
retribuzione annua  pensionabile  ai  sensi  del  comma  1  risultino
inferiori  a  5, ovvero, per effetto di quanto disposto al comma 2, i
periodi di servizio risultino inferiori a  5  anni,  la  retribuzione
pensionabile   e'   data   dalla   media   annuale  degli  emolumenti
corrispondenti al minor periodo di servizio.
   4.  La  retribuzione  determinata per ciascun anno solare ai sensi
dei commi precedenti e'  rivalutata  in  misura  corrispondente  alla
variazione   dell'indice   annuo   del  costo  della  vita  calcolato
dall'ISTAT  ai  fini  della  scala  mobile  delle  retribuzioni   dei
lavoratori  dell'industria,  tra l'anno solare cui la retribuzione si
riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.
   5.  La misura della pensione non potra' superare il limite massimo
di retribuzione pensionabile calcolato  secondo  quanto  disposto  ai
commi successivi.
   6.  In ogni anno solare, per ciascuna qualifica contrattuale degli
iscritti al Fondo sono calcolati tre limiti massimi  di  retribuzione
pensionabile  corrispondenti alla media delle retribuzioni soggette a
contributo percepite nell'anno  solare  immediatamente  precedente  a
quello  considerato  dai  dipendenti  di pari qualifica della azienda
nazionale di navigazione aerea maggiormente  rappresentativa,  aventi
rispettivamente un'anzianiita' aziendale:
    a) non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni per il primo
limite;
    b)  superiore  a 20 anni e non superiore a 25 anni per il secondo
limite;
    c) superiore a 25 anni per il terzo limite.
   7.  Nel caso in cui il limite massimo di retribuzione pensionabile
relativo ad un determinato anno risulti inferiore  al  corrispondente
limite  dell'anno precedente, per l'anno considerato resta confermato
il limite dell'anno precedente.
   8. Il limite massimo di retribuzione pensionabile, da applicare ai
sensi del comma 5, e' determinato con riferimento ai limiti calcolati
per  l'anno  solare  di  decorrenza  della  pensione per la qualifica
contrattuale di ultima appartenenza  dell'iscritto  al  Fondo  ed  al
numero  degli  anni  utili  per  la determinazione della misura della
pensione, con  esclusione  di  quelli  derivanti  da  riscatti  e  da
ricongiunzione di periodi assicurativi, secondo i seguenti criteri di
corrispondenza:
    a)  il  primo  limite per un numero di anni utili non superiore a
20;
    b) il secondo limite per un numero di anni utili superiore a 20 e
non superiore a 25;
    c) il terzo limite per un numero di anni utili superiore a 25.
   9.  Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6
e 8 la individuazione delle qualifiche di riferimento per  i  profili
professionali  non  previsti nei contratti collettivi dell'azienda di
navigazione aerea
maggiormente   rappresentativa   e'  effettuata  secondo  tabelle  di
equipollenza stabilite con decreto del Ministro del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  dei trasporti,
sentito il comitato di vigilanza del Fondo".
  2. Il secondo comma dell'articolo 40 della legge 13 luglio 1965, n.
859, e' soppresso.
 
          Nota all'art. 8:
             Il  secondo  comma  dell'art. 40 della legge n. 859/1965
          era  cosi'  formulato:  "La  pensione  di   anzianita'   e'
          liquidata  sulla base della retribuzione pensionabile sulla
          quale sono stati versati i contributi degli  ultimi  dodici
          mesi. Detta retribuzione e' adeguata nella stessa misura in
          cui risultano adeguate le pensioni liquidate con decorrenza
          dall'anno in cui l'iscritto ha cessato i versamenti".