Art. 9.
                        Misura della pensione
  1.  Per  i periodi di iscrizione successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, la  misura  della  pensione  dovuta  dal
Fondo  e'  pari al 2,50 per cento della retribuzione pensionabile per
ogni anno  riconosciuto  utile,  considerando  come  anno  intero  la
frazione uguale o superiore a sei mesi.
  2.  Restano  ferme  le disposizioni di cui all'articolo 25, secondo
comma,  della  legge  13  luglio  1965,  n.  859,   come   sostituito
dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484.
 
          Nota all'art. 9:
             L'art.  25, secondo comma, della legge n. 859/1965, come
          sostituito dall'art. 1 della legge n.  484/1973,  e'  cosi'
          formulato:  "La pensione dell'iscritto non puo' superare la
          retribuzione  pensionabile,  ne',  qualora   debba   essere
          liquidata  ai  sensi del punto b) e del penultimo comma del
          precedente art. 22, essere inferiore al 50 per cento  della
          retribuzione pensionabile predetta".