Art. 18. Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede: 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 699.000.000; 2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria; 3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati; 4) con i contributi degli alunni; 5) con i proventi delle aziende agrarie.