Art. 5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni. I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.