Art. 19.
  Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art.
91, lettera f), del testo unico della legge  comunale  e  provinciale
approvato  con  regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico
al comune di Acquaviva delle Fonti ed ai comuni sedi delle  eventuali
sedi coordinate con l'istituto.
  Per  quanto  non  e' previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.
  L'onere   della   spesa  a  carico  del  Ministero  della  pubblica
istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto,  gravera'
sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero
della pubblica istruzione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 5 agosto 1987
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
                                  FANFANI, Ministro dell'interno
                                  AMATO, Ministro del tesoro
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 ottobre 1988
 Registro n. 64 Istruzione, foglio n. 329
                           _______________
             TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE
             DI STATO FEMMINILE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
   Due sezioni di assistenti per l'infanzia (triennale)
   Due sezioni di sarta per donna (triennale)
   Un corso post-qualifica - assistente comunita' infantili
per complessive quattordici classi
 
                                                           Numero
                Qualifica                                 dei posti
                    __                                        __
           Personale di ruolo
  1) Preside   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1
  2) Cattedre di insegnamento  . . . . . . . . . . . . . . .   14
  3) Insegnanti tecnico-pratici  . . . . . . . . . . . . . .   10
  4) Coordinatore amministrativo   . . . . . . . . . . . . .    1
  5) Collaboratori amministrativi  . . . . . . . . . . . . .    4
  6) Collaboratori tecnici   . . . . . . . . . . . . . . . .    1
  7) Ausiliari   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    6
 
                         Personale incaricato
  8) Incarichi d'insegnamento per complessive ventiquattro
ore settimanali
  9) Insegnanti tecnico-pratici (1)
____________
   (1)  Il trattamento economico e di carriera e' quello previsto per
gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.
   N.B.  -  Le  materie  costituenti le cattedre di insegnamento ed i
posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati  con  decreto
del  Ministro  della  pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della
legge 9 agosto 1978, n. 463.
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
                              Il Ministro della pubblica istruzione
                                           GALLONI
Il Ministro del tesoro
       AMATO