Art. 2.
  1.  Dopo  l'articolo  1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982,  n.  726,
sono aggiunti i seguenti:
  "Art.  1-bis. - 1. Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1,
quarto  comma,  l'Alto  commissario  puo'  richiedere  ai  funzionari
responsabili degli uffici delle pubbliche amministrazioni, degli enti
pubblici anche economici, delle banche,  degli  istituti  di  credito
pubblici  e  privati,  delle  societa'  fiduciarie  e  di  ogni altro
istituto  o  societa'  che  esercita  la  raccolta  del  risparmio  o
l'intermediazione  finanziaria,  nonche'  ai  presidenti dei relativi
organi di controllo, dati e informazioni su atti e documenti in  loro
possesso,   ed   ogni   altra   notizia   ritenuta   utile,  ai  fini
dell'espletamento delle funzioni conferitegli.
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1  si  osservano  le disposizioni
dell'articolo 7, secondo comma, della legge 1› aprile 1981,  n.  121,
ed  e'  comunque garantito l'anonimato sui trattamenti e accertamenti
sanitari di cui all'articolo 95 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
  3.  I  soggetti  indicati  nel  comma  1  che  non ottemperano alle
richieste di dati e informazioni o  forniscono  all'Alto  commissario
dati  e  informazioni  non  veritieri  sono  puniti,  se il fatto non
costituisce piu' grave reato, con l'arresto da sei mesi ad un anno.
  4.  Ove  sussistano  le condizioni previste nell'articolo 1, quarto
comma,  l'Alto  commissario  puo'  altresi'  richiedere  ai  soggetti
indicati  nel comma 1 di effettuare ispezioni nell'ambito di uffici e
servizi  posti  alle  loro  dipendenze,  verifiche  sulle   procedure
amministrative e sull'esecuzione degli appalti di opere e forniture e
delle concessioni di  opere  e  servizi,  nonche'  sull'erogazione  e
sull'impiego  di finanziamenti pubblici, mutui agevolati e contributi
comunitari, e di dargli comunicazione dei risultati, anche  parziali.
Alle  verifiche  predette  puo'  procedere lo stesso Alto commissario
direttamente o a mezzo di funzionari appositamente incaricati.
  5.  Se dagli accertamenti effettuati ai sensi del presente articolo
e  dell'articolo  1  emergono  illeciti  amministrativi  in   materia
fiscale, valutaria o previdenziale, l'Alto commissario dispone che ne
siano  informate  le  autorita'  amministrative  competenti   per   i
provvedimenti conseguenti.
 Art. 1-ter. - 1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 7, primo
comma, della legge 24  ottobre  1977,  n.  801,  un  apposito  nucleo
formato con personale specializzato dei Servizi per le informazioni e
la sicurezza e' posto alle dirette dipendenze dell'Alto  commissario,
il  quale ne dispone per l'espletamento di attivita' informative e di
accertamenti connessi alla lotta  alla  criminalita'  organizzata  di
tipo mafioso.
  2.   Il   personale   predetto   ha   l'obbligo  di  fare  rapporto
esclusivamente all'Alto commissario il quale  riferisce  al  Ministro
dell'interno.  All'Alto  commissario  e'  fatto obbligo di fornire ai
competenti organi  di  polizia  giudiziaria  le  informazioni  e  gli
elementi   di  prova  relativi  a  fatti  configurabili  come  reati,
avvalendosi, ove necessario, della facolta' di cui  al  quarto  comma
dell'articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
  3.  L'Alto  commissario potra' anche su segnalazione dell'autorita'
giudiziaria  adottare  o,   previa   intesa   con   il   capo   della
polizia-direttore  generale  della pubblica sicurezza, fare adottare,
dagli uffici competenti, tutte le misure che valgono  ad  assicurare,
garantendone   la   riservatezza   anche   in   atti  della  pubblica
amministrazione,  la  incolumita'  delle  persone  esposte  a   grave
pericolo  per effetto della loro collaborazione nella lotta contro la
mafia o di dichiarazioni da  esse  rese  nel  corso  di  indagini  di
polizia  o  di  procedimenti  penali,  riguardanti fatti riferibili a
organizzazioni e attivita' criminose di stampo mafioso.  Tali  misure
potranno  anche  essere  adottate  per  garantire  l'incolumita'  dei
prossimi congiunti.
  4.  La  dotazione  di  personale,  mezzi e strutture logistiche del
nucleo di cui al comma  1  e'  stabilita  con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  di  concerto con il Ministro della difesa ove trattisi
di  personale  proveniente   dal   SISMI,   su   proposta   dell'Alto
commissario.
  Art.  1-quater.  -  1.  Per  le esigenze informative specificamente
connesse alla lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, il  centro
elaborazione  dati  di cui all'articolo 8 della legge 1› aprile 1981,
n.  121,  provvede  a   costituire   un'apposita   sezione   per   la
classificazione, l'analisi, l'elaborazione di notizie, informazioni e
dati specificamente attinenti ai fenomeni di tipo mafioso.
  2.  L'Alto  commissario  puo' accedere ai dati ed alle informazioni
esistenti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui
al  comma  1;  il  personale  posto alle sue dipendenze, fermo quanto
previsto dalla vigente normativa, puo' accedere  alle  notizie,  alle
informazioni  ed  ai  dati contenuti nella sezione speciale di cui al
comma 1. Si osservano le  modalita'  e  le  procedure  stabilite  nel
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378.
  Art.   1-quinquies.  -  1.  Per  l'espletamento  dei  suoi  compiti
istituzionali l'Alto commissario puo' proporre al tribunale del luogo
in  cui  la persona dimora l'applicazione delle misure di prevenzione
ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 31 maggio 1965, n.  575,  e
successive modificazioni ed integrazioni; puo' altresi' esercitare le
altre facolta' attribuite  dalla  stessa  legge  alle  autorita'  cui
spetta   di   promuovere   il  procedimento  di  prevenzione.  L'Alto
commissario dispone che delle proposte  inoltrate  al  tribunale  sia
data  comunicazione alla questura territorialmente competente per gli
adempimenti previsti nel quarto comma  dell'articolo  10-  bis  della
legge   31  maggio  1965,  n.  575,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
  2.  L'Alto  commissario  ha facolta' di convocare qualsiasi persona
avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 15 del testo  unico  delle
leggi  di  pubblica  sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e ne riferisce semestralmente al Ministro dell'interno.
  3.  Per  l'espletamento  dei  suoi  compiti l'Alto commissario puo'
esercitare, su delega del Ministro dell'interno, la facolta'  di  cui
all'articolo 165- ter del codice di procedura penale.
  4.  L'autorita'  giudiziaria  competente,  senza ritardo, trasmette
ovvero autorizza gli organi  di  polizia  giudiziaria  a  trasmettere
all'Alto commissario copia dei rapporti, delle perizie tossicologiche
in materia di stupefacenti e  di  ogni  altro  atto  ritenuto  utile,
concernenti  fatti  comunque  connessi  a delitti di tipo mafioso; e'
altresi'  trasmessa  all'Alto   commissario   copia   delle   perizie
balistiche espletate in procedimenti penali. L'autorita' giudiziaria,
qualora ritenga di non poter derogare al segreto di cui  all'articolo
307  del  codice  di procedura penale, dispone, con decreto motivato,
che la trasmissione  sia  procrastinata  per  il  tempo  strettamente
necessario.  La  documentazione  trasmessa  e' coperta dal segreto di
ufficio.
  5.  L'autorita' giudiziaria, ove lo ritenga opportuno, puo' fornire
all'Alto commissario, su sua richiesta, informazioni su iniziative di
polizia giudiziaria concernenti la criminalita' di tipo mafioso.
  6. L'Alto commissario, per ragioni del proprio ufficio, ha facolta'
di visitare gli istituti penitenziari e puo' essere autorizzato dagli
organi   competenti  ad  avere  colloqui  personali  con  detenuti  e
internati. Tali facolta'  non  sono  delegabili.  Di  detti  colloqui
l'Alto commissario fara' specifica menzione nelle relazioni di cui al
terzo comma dell'articolo 1.
  7.  Il  procuratore  della  Repubblica del luogo dove le operazioni
debbono essere eseguite puo' autorizzare le  intercettazioni  di  cui
all'articolo  16  della  legge  13  settembre  1982,  n. 646, anche a
richiesta dell'Alto commissario.
  Art. 1-sexies. - 1. Per l'esercizio delle funzioni di coordinamento
attribuitegli, l'Alto commissario, previa autorizzazione del Ministro
dell'interno  e  conseguenti  intese  con  i  prefetti delle province
interessate  ai  problemi  da  trattare,  puo'   convocare   apposite
conferenze  interprovinciali,  anche  allo  scopo  di concertare ogni
utile  iniziativa   degli   organi   di   polizia   e   delle   altre
amministrazioni  pubbliche  nel  quadro della lotta alla criminalita'
organizzata di tipo mafioso.
  2.  Alle  conferenze  di  cui  al  comma 1 partecipano le autorita'
provinciali di pubblica sicurezza, i comandanti dei reparti dell'Arma
dei  carabinieri  e  della Guardia di finanza, nonche' i responsabili
delle altre Forze di polizia; sono invitati a partecipare  componenti
dell'ordine  giudiziario  d'intesa con il procuratore generale presso
la corte di  appello  e  possono  essere  chiamati  a  partecipare  i
titolari  di  uffici periferici dello Stato, nonche' i rappresentanti
delle regioni e degli enti locali.  Dei  risultati  delle  conferenze
viene data comunicazione al Ministro dell'interno.
  Art.  1-septies.  -  1.  L'Alto  commissario  puo'  comunicare alle
autorita'  competenti  al  rilascio   di   licenze,   autorizzazioni,
concessioni  in  materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di
attivita' economiche, nonche' di titoli abilitativi  alla  conduzione
di  mezzi  ed  al  trasporto  di persone o cose, elementi di fatto ed
altre  indicazioni  utili   alla   valutazione,   nell'ambito   della
discrezionalita'   ammessa  dalla  legge,  dei  requisiti  soggettivi
richiesti per il rilascio, il rinnovo, la  sospensione  o  la  revoca
delle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni  e  degli  altri titoli
menzionati.
  Art.  1-octies.  -  1.  Per  l'analisi  degli  aspetti  finanziari,
socio-economici,  storici  e  culturali  dei  fenomeni  di  carattere
mafioso,  su proposta dell'Alto commissario, il Ministro dell'interno
puo' conferire, con contratto di diritto privato,  ad  esperti  anche
estranei  alla  pubblica  amministrazione,  in numero non superiore a
dieci, incarichi di studio e ricerca.
  2. Il compenso agli esperti e' determinato con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro".
 
          Note all'art. 2:
            -  La legge n. 121/1981 (testo aggiornato nel suppl. ord.
          alla G.U.  n. 7  del  10  gennaio  1987)  concerne:  "Nuovo
          ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza".
          Il testo vigente del secondo comma del relativo art.  7  e'
          il   seguente:   "In   ogni  caso  e'  vietato  raccogliere
          informazioni e dati sui cittadini per il solo  fatto  della
          loro  razza,  fede  religiosa od opinione politica, o della
          loro  adesione  ai   principi   di   movimenti   sindacali,
          cooperativi,   assistenziali,  culturali,  nonche'  per  la
          legittima  attivita'  che  svolgono  come  appartenenti  ad
          organizzazioni     legalmente    operanti    nei    settori
          sopraindicati".
             -  La  legge  n.  685/1975  concerne:  "Disciplina degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope.  Prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza". Il
          testo vigente del relativo art. 95 e' il seguente:
             "Art.  95  (Cura  volontaria e anonimato). - Chiunque fa
          uso personale non terapeutico di  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope   puo'   chiedere   di   essere   sottoposto  ad
          accertamenti diagnostici  e  ad  interventi  terapeutici  e
          riabilitativi  ai  presidi sanitari locali. E' riconosciuto
          agli interessati il diritto di scelta per quanto attiene ai
          luoghi  di  cura  ed  ai  medici  curanti.  Gli interessati
          possono inoltre rivolgersi direttamente ai  centri  di  cui
          all'art.  90  i  quali  provvedono  secondo le disposizioni
          dell'art. 92.
             Qualora  si  tratti di persona minore di eta' o incapace
          di intendere e di volere, la richiesta di  intervento  puo'
          essere  fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da
          coloro che esercitano su di lui la potesta' o la tutela.
             Gli  interessati,  a loro richiesta, possono beneficiare
          dell'anonimato nei rapporti con i centri e le case di cura,
          gli ambulatori, i medici, gli assistenti sociali e tutto il
          personale addetto o dipendente.
             I  sanitari  che  assistono  persone  dedite all'uso non
          terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope  possono,
          in  ogni  tempo,  avvalersi  dell'ausilio dei centri di cui
          all'art. 90.
             Essi debbono in ogni caso inoltrare ai centri competenti
          previsti dall'art. 90 una scheda  sanitaria  contenente  le
          generalita'  dell'interessato,  la professione, il grado di
          istruzione, i dati anamnestici e diagnostici ed i risultati
          degli accertamenti e delle terapie praticate.
             Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che
          la loro scheda sanitaria non  contenga  le  generalita'  ed
          ogni dato che valga alla loro identificazione".
             - Il testo vigente dell'art. 7, primo comma, della legge
          n.  801/1977 (per il titolo si veda nelle note dall'art. 1)
          e'  il  seguente:  "Il  personale  di  ciascuno dei Servizi
          istituiti dagli articoli 4 e 6 del Comitato di cui all'art.
          3 e' costituito da dipendenti civili e militari dello Stato
          che  vengono  trasferiti,  con  il  loro   consenso,   alle
          esclusive   dipendenze   dei  Servizi  stessi,  nonche'  da
          personale assunto direttamente. In nessun  caso  i  Servizi
          possono  avere  alle  loro  dipendenze,  in modo organico o
          saltuario, membri del  Parlamento,  consiglieri  regionali,
          provinciali,  comunali,  magistrati,  ministri  di  culto e
          giornalisti professionisti".
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  9, quarto comma, della
          predetta legge n. 801/1977 e' il  seguente:  "L'adempimento
          dell'obbligo   di  cui  al  precedente  comma  puo'  essere
          ritardato, su  disposizione  del  Ministro  competente  con
          l'esplicito  consenso  del Presidente del Consiglio, quando
          cio' sia strettamente necessario per il perseguimento delle
          finalita' istituzionali dei Servizi".
             -  Il  testo vigente dell'art. 8 della legge n. 121/1981
          (per il titolo si vede la prima nota al presente  articolo)
          e' il seguente:
             "Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). - E'
          istituito presso  il  Ministero  dell'interno,  nell'ambito
          dell'ufficio  di cui alla lettera a) dell'art. 5, il Centro
          elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei
          dati di cui all'art. 6, lettera a), e dall'art. 7.
             Il   Centro   provvede   alla   raccolta,  elaborazione,
          classificazione e  conservazione  negli  archivi  magnetici
          delle   informazioni   e   dei   dati   nonche'  alla  loro
          comunicazione ai soggetti autorizzati,  indicati  nell'art.
          9,  secondo  i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi
          del comma seguente.
             Con  decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
          commissione tecnica, presieduta  dal  funzionario  preposto
          all'ufficio  di  cui  alla  lettera  a) dell'art. 5, per la
          fissazione  dei  criteri  e  delle   norme   tecniche   per
          l'espletamento  da parte del Centro delle operazioni di cui
          al  comma   precedente   e   per   il   controllo   tecnico
          sull'osservanza  di  tali  criteri  e  norme  da  parte del
          personale operante presso il Centro stesso. I criteri e  le
          norme    tecniche    predetti   divengono   esecutivi   con
          l'approvazione del Ministro dell'interno.
             Ogni  amministrazione,  ente,  impresa,  associazione  o
          privato che per qualsiasi scopo  formi  e  detenga  archivi
          magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di
          qualsivoglia  natura  concernenti  cittadini  italiani,  e'
          tenuta  a  notificare l'esistenza dell'archivio al Ministro
          dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o,  comunque,  entro
          il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia
          stato  installato  od   abbia   avuto   un   principio   di
          attivazione.   Entro   il   31  dicembre  1982  il  Governo
          informera' il Parlamento degli elementi cosi'  raccolti  ai
          fini  di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela
          del   diritto   alla   riservatezza   dei   cittadini.   Il
          proprietario  o  responsabile  dell'archivio  magnetico che
          ometta la denuncia e' punito con la multa  da  trecentomila
          lire a tre milioni".
             -  Il  D P.R.  n.  378/1982  concerne: "Approvazione del
          regolamento concernente le procedure di raccolta,  accesso,
          comunicazione,  correzione,  cancellazione  ed integrazione
          dei dati e delle  informazioni,  registrati  negli  archivi
          magnetici  del centro elaborazione dati di cui all'articolo
          8 della legge 1› aprile 1981, n. 121".
             -  La  legge  n. 575/1965, e successive modificazioni ed
          integrazioni, concerne: "Disposizioni contro la mafia".  Il
          testo vigente del relativo art. 1 e' il seguente:
             "Art.  1.  - La presente legge si applica agli indiziati
          di  appartenere  ad  associazioni  di  tipo  mafioso,  alla
          camorra   o  ad  altre  associazioni,  comunque  localmente
          denominate, che perseguono finalita' o agiscono con  metodi
          corrispondenti   a   quelli   delle  associazioni  di  tipo
          mafioso".
             -  Il  testo vigente dell'art. 2 della medesima legge n.
          575/1965 e' il seguente:
             "Art.  2.  - Le misure di prevenzione della sorveglianza
          speciale e del divieto  o  dell'obbligo  di  soggiorno,  ai
          sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n.
          1423, possono altresi' venir proposte dai procuratori della
          Repubblica,  anche  se  non  vi  sia  stata  diffida, ferma
          restando la competenza a decidere  stabilita  nell'art.   4
          della legge precitata".
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  10- bis, quarto comma,
          della  predetta  legge  n.  575/1965  e'  il  seguente:  "I
          questori  dispongono  l'immediata  immissione negli archivi
          magnetici del centro elaborazione dati di  cui  all'art.  8
          della legge 1› aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni
          previste nei precedenti commi, sia delle proposte che  essi
          stessi  abbiano  presentato per l'applicazione di una delle
          misure di prevenzione indicate nel capoverso  che  precede.
          Le  informazioni  predette  sono  contestualmente trasmesse
          alle  prefetture  attraverso  i  terminali  installati  nei
          rispettivi centri telecomunicazione".
             - Il R.D. n. 773/1931 approva il testo unico delle leggi
          di pubblica sicurezza. Si trascrive il  testo  vigente  del
          relativo art.  15:
             "Art.   15.   -  Chiunque,  invitato  dall'autorita'  di
          pubblica sicurezza a comparire  davanti  ad  essa,  non  si
          presenta  nel termine prescritto senza giustificato motivo,
          e' punito con  l'arresto  fino  a  quindici  giorni  o  con
          l'ammenda fino a lire cento.
             L'autorita'   di   pubblica   sicurezza   puo'  disporre
          l'accompagnamento, per mezzo della  forza  pubblica,  della
          persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine
          prescritto".
             La  misura  della  sanzione  pecuniaria  di cui al primo
          comma dell'articolo soprariportato e' stata successivamente
          moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679),
          poi per otto (D.L.C P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250),  quindi
          per  quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art.
          3 legge 12 luglio 1961, n.  603) e infine per cinque (legge
          24 novembre 1981, n. 689, art. 113, primo comma). La misura
          attuale della sanzione e' quindi "fino a lire ventimila".
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  165- ter del codice di
          procedura penale (approvato con R.D. 19  ottobre  1930,  n.
          1399) e' il seguente:
             "Art.   165-ter   (Richiesta  di  copie  di  atti  e  di
          informazioni da parte del Ministro  per  l'interno).  -  Il
          Ministro   per  l'interno,  direttamente  o  per  mezzo  di
          ufficiali di polizia giudiziaria,  appositamente  delegati,
          puo' chiedere all'autorita' giudiziaria competente copie di
          atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto,
          ritenute  indispensabili per la prevenzione dei delitti non
          colposi previsti dai capi I e II del titolo I del libro  II
          del  codice  penale  e  dei delitti indicati negli articoli
          306, 416- bis, 422, 423, 426, 428, 432, primo  comma,  433,
          438,  439,  575, 628, terzo comma, 629, secondo comma e 630
          del codice  penale,  nonche'  dei  delitti  previsti  dagli
          articoli 1 e 2, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n.
          645, e successive modificazioni, e dall'articolo 1,  quinto
          comma,  del  decreto-legge  4 marzo 1976, n. 31, convertito
          nella  legge  30  aprile  1976,  n.  159,  come  sostituito
          dall'articolo  2  della  legge  23  dicembre  1976, n. 863.
          Eguale richiesta  puo'  essere  fatta  per  la  raccolta  e
          l'elaborazione  dei  dati  da utilizzare in occasione delle
          indagini per gli stessi delitti.
             L'autorita'  giudiziaria  puo' trasmettere le copie e le
          informazioni di cui al comma precedente  anche  di  propria
          iniziativa;  nel  caso  di  richiesta deve provvedere entro
          cinque giorni.
             Le  copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi
          precedenti sono coperte dal segreto d'ufficio.
             Se l'autorita' giudiziaria ritiene di non poter derogare
          al segreto di cui all'art. 307 emette decreto  motivato  di
          rigetto".
             - Il testo vigente dell'art. 307 del codice di procedura
          penale (approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1399) e'  il
          seguente:
             "Art.  307  (Obbligo del segreto). - I magistrati, anche
          se appartenenti al pubblico  ministero,  i  cancellieri,  i
          segretari,  i  periti,  gli  interpreti,  i difensori delle
          parti, i consulenti tecnici e le altre persone,  eccettuate
          le parti private e i testimoni, che compiono o concorrono a
          compiere atti di istruzione o assistono  al  compimento  di
          essi, sono obbligati al segreto per tutto cio' che concerne
          gli atti medesimi e i loro risultati".
             -  La  legge  n.  646/1982  concerne:  "Disposizioni  in
          materia di misure di prevenzione di carattere  patrimoniale
          ed  integrazione  alle  leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10
          febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575.  Istituzione
          di  una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia".
          Il testo vigente del relativo art. 16 e' il seguente:
             "Art.  16.  -  Il procuratore della Repubblica del luogo
          dove  le   operazioni   debbono   essere   eseguite,   puo'
          autorizzare   gli   uffici   di   polizia   giudiziaria  ad
          intercettare comunicazioni o  conversazioni  telefoniche  o
          telegrafiche  o  quelle indicate nell'articolo 623- bis del
          codice penale, quando lo  ritenga  necessario  al  fine  di
          controllare  che  le  persone  nei  cui confronti sia stata
          applicata  una  delle  misure   di   prevenzione   previste
          dall'articolo  3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non
          continuino a porre  in  essere  attivita'  o  comportamenti
          analoghi  a  quelli  che  hanno dato luogo all'applicazione
          della misura di prevenzione.
             Riguardo   alle   intercettazioni   di  comunicazioni  e
          conversazioni  telefoniche  o  telegrafiche  e  di   quelle
          indicate   dall'articolo   623bis  del  codice  penale,  si
          osservano le modalita' previste dagli articoli 226-  ter  e
          226-quater,  primo,  secondo,  terzo  e  quarto  comma, del
          codice di procedura penale.
             Gli  elementi  acquisiti  attraverso  le intercettazioni
          possono   essere   utilizzati   esclusivamente    per    la
          prosecuzione  delle indagini e sono privi di ogni valore ai
          fini processuali.
   Le  registrazioni  debbono  essere  trasmesse al procuratore della
Repubblica che ha autorizzato le  operazioni,  il  quale  dispone  la
distruzione  delle  registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione,
sia pure parziale".