Art. 3.
  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge 20 novembre 1987,
n. 472, di  conversione,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  21
settembre  1987,  n.  387,  l'indennita' prevista dall'articolo 2 del
decreto-legge   6   settembre   1982,   n.   629,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 12 ottobre 1982, n. 726, e' soppressa. A
decorrere dalla stessa data all'Alto commissario compete l'indennita'
di  cui  all'articolo  11-  bis del predetto decreto-legge n. 387 del
1987, convertito, con modificazioni, dalla citata legge  20  novembre
1987, n. 472.
  2.  Ferma  restando l'applicazione degli ordinamenti vigenti per le
amministrazioni di rispettiva  appartenenza,  al  personale  comunque
posto   alle   dipendenze  dell'Alto  commissario  e'  attribuito  un
trattamento economico accessorio  da  determinarsi  con  decreto  del
Ministro  dell'interno,  di concerto con il Ministro del tesoro. Tale
trattamento non puo' in ogni caso superare la  misura  massima  degli
emolumenti  accessori  erogati al personale di corrispondente grado o
qualifica appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza.
  3.  Il  servizio prestato alle dipendenze dell'Alto commissario dal
personale indicato nel comma 2, e' riconosciuto come servizio utile a
tutti   gli   effetti   presso   le   rispettive  amministrazioni  di
appartenenza, anche ai fini dell'eventuale avanzamento o progressione
in carriera, nonche' della progressione economica.
 
          Note all'art. 3:
            -  Il  D.L.  n. 387/1987 concerne: "Copertura finanziaria
          del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987,
          n.  150,  di attuazione dell'accordo contrattuale triennale
          relativo al personale della Polizia di Stato ed  estensione
          agli altri corpi di polizia". Il testo vigente del relativo
          art. 11- bis e' il seguente:
             "Art. 11- bis. - 1. All'art. 5, terzo comma, della legge
          1› aprile  1981,  n.  121,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo:
          'Con le medesime modalita' si provvede  per  il  comandante
          generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  per  il  comandante
          generale  della  Guardia  di  finanza,  per  il   direttore
          generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il
          direttore  generale  per  l'economia  montana  e   per   le
          foreste'".
             - Il testo vigente dell'art. 2 del D.L. n. 629/1982 (per
          il titolo si veda nelle note all'art. 1) e' il seguente:
             "Art.  2.  -  All'Alto  commissario  e'  attribuita  una
          speciale indennita' disciplinata, anche nella  misura,  con
          decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro. La  relativa  spesa  fara'  carico  al
          capitolo  2501  dello  stato  di  previsione  del Ministero
          dell'interno per l'anno 1982 ed ai corrispondenti  capitoli
          per gli anni successivi".