Art. 4.
  1.  Le  spese  relative  all'organizzazione, al funzionamento degli
uffici e  servizi  e  al  personale  posti  alle  dirette  dipendenze
dell'Alto  commissario  per  il  coordinamento  della lotta contro la
delinquenza di tipo  mafioso,  le  spese  riservate,  nonche'  quelle
derivanti   dall'attuazione   della  presente  legge,  sono  iscritte
all'apposita   rubrica   denominata   "Alto   commissario   per    il
coordinamento  della  lotta  alla  delinquenza  di  tipo  mafioso" da
istituirsi nello stato di previsione del Ministero  dell'interno.  Le
spese  di  cui  sopra sono iscritte in due distinti capitoli e quelle
riservate non sono soggette a rendicontazione. Per le spese riservate
l'Alto  commissario,  al termine di ciascun esercizio finanziario, e'
tenuto a presentare una relazione sui criteri e  sulle  modalita'  di
utilizzo  dei  relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza
la distruzione della relazione medesima.
  2.  All'onere relativo all'anno finanziario 1988, pari a lire 2.000
milioni, si provvede mediante riduzione degli  stanziamenti  iscritti
ai  capitoli  numeri  2615, 2627 e 2644 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, rispettivamente, per gli importi di lire  500
milioni, di lire 500 milioni e di lire 1.000 milioni.
  3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari
a lire 15.000 milioni  per  ciascuno  degli  anni  1989  e  1990,  da
attribuirsi  per  lire  10.000 milioni alle spese di organizzazione e
funzionamento dell'Ufficio dell'Alto commissario  e  per  lire  5.000
milioni alle spese riservate, si provvede utilizzando parzialmente le
proiezioni per  gli  stessi  anni  dell'accantonamento  "Riforma  del
processo  amministrativo"  iscritto,  ai  fini del bilancio triennale
1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1988.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.