Art. 2. Temporanea importazione Con la procedura indicata al precedente art. 1, il Ministero delle finanze puo' autorizzare le imprese industriali e commerciali che ne facciano richiesta ad effettuare la temporanea importazione delle merci avvalendosi delle seguenti procedure semplificate: 1) presentazione delle merci in dogana a fronte di dichiarazione doganale incompleta contenente le indicazioni necessarie per l'individuazione del soggetto passivo d'imposta, la designazione delle merci secondo le specificazioni figuranti nelle autorizzazioni di temporanea importazione con gli estremi dell'autorizzazione medesima, la quantita' ed il valore delle merci; 2) presentazione delle merci in dogana a fronte della fattura commerciale o del documento cauzionale o di altro documento amministrativo, in luogo della dichiarazione di temporanea importazione, accompagnati da una domanda di vincolo al regime di temporanea importazione o di ricorso al sistema del rimborso, firmata dal dichiarante e contenente le indicazioni di cui al punto precedente; 3) vincolo delle merci al regime della temporanea importazione o ricorso al sistema del rimborso senza che le merci stessi siano presentate alla dogana e prima della presentazione della dichiarazione. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 3 luglio 1973, il beneficiario, al fine di consentire alla dogana l'esercizio della facolta' di verificare le merci, e' tenuto a comunicare, con congruo anticipo, all'ufficio doganale, il programma giornaliero degli arrivi. In talune circostanze particolari, giustificate dalla natura delle merci e dalla intensita' degli arrivi, la comunicazione dei programmi giornalieri puo' avvenire anche con cadenza settimanale, sempreche' il beneficiario fornisca alla dogana tutte le informazioni che essa reputi necessarie per poter esercitare, all'occorrenza, il suo diritto di visita. La dichiarazione incompleta, la fattura commerciale o il documento amministrativo con la relativa domanda di cui ai precedenti punti 1) e 2), possono essere presentati senza che ad essi sia allegata la documentazione normalmente richiesta per la temporanea importazione delle merci, a condizione che detta documentazione sia tenuta a disposizione della dogana in attesa di essere presentata unitamente alla dichiarazione di cui all'art. 4; devono comuque essere allegati i documenti alla cui presentazione l'operazione e' subordinata. L'accettazione della dichiarazione incompleta, della fattura commerciale o del documento amministrativo, con relativa domanda, avviene mediante apposizione sui medesimi della data di presentazione, convalidata con timbro e firma dell'impiegato addetto a tale servizio; essi sono, dall'ufficio, progressivamente numerati ed annotati su un apposito registro il cui appuramento avverra' con l'apposizione a fronte di ogni annotazione degli estremi della dichiarazione di cui all'art. 4. Un esemplare della dichiarazione incompleta, la fattura commerciale o copia del documento amministrativo e la domanda originale, debitamente annotati, sono restituiti alla parte ai fini dell'esito delle merci. I rimanenti esemplari della dichiarazione incompleta, copia della fattura commerciale o del documento amministrativo e della domanda sono trattenuti dall'ufficio a corredo del predetto registro di allibramento. L'accettazione della dichiarazione incompleta, della fattura commerciale o del documento amministrativo, con relativa domanda, da parte dell'ufficio doganale ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione di cui agli articoli 36 del testo unico doganale e 9 del regolamento CEE n. 678/85. Le merci presentate con le modalita' sopraindicate possono essere assoggettate a verifica sulla base delle indicazioni contenute nei predetti documenti accettati dalla dogana. Qualora ai sensi del precedente punto 3) sia autorizzata la procedura semplificata che consente il vincolo delle merci al regime della temporanea importazione o il ricorso al sistema del rimborso senza che le merci stesse siano presentate alla dogana e prima della presentazione della dichiarazione, il beneficiario e' tenuto ad iscrivere le merci pervenute in un apposito registro aziendale preventivamente vidimato dalla dogana ed a tenere a disposizione delle autorita' doganali i documenti relativi al vincolo delle merci al regime. L'iscrizione deve contenere le indicazioni di cui al precedente punto 1) ed ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione di cui agli articoli 36 del testo unico doganale e 9 del regolamento CEE n. 678/85; essa permette, inoltre, lo svincolo delle merci. Nel caso che la dogana intenda esercitare il suo diritto di visita vi procede sulla base degli elementi contenuti nella predetta iscrizione, della documentazione afferente le merci e del documento doganale di scorta.