Art. 2.
                       Temporanea importazione
  Con  la procedura indicata al precedente art. 1, il Ministero delle
finanze puo' autorizzare le imprese industriali e commerciali che  ne
facciano  richiesta  ad  effettuare  la temporanea importazione delle
merci avvalendosi delle seguenti procedure semplificate:
   1)  presentazione  delle merci in dogana a fronte di dichiarazione
doganale  incompleta  contenente  le   indicazioni   necessarie   per
l'individuazione  del  soggetto  passivo  d'imposta,  la designazione
delle merci secondo le specificazioni figuranti nelle  autorizzazioni
di   temporanea  importazione  con  gli  estremi  dell'autorizzazione
medesima, la quantita' ed il valore delle merci;
   2)  presentazione  delle  merci  in  dogana a fronte della fattura
commerciale  o  del  documento  cauzionale  o  di   altro   documento
amministrativo,   in   luogo   della   dichiarazione   di  temporanea
importazione, accompagnati da una domanda di  vincolo  al  regime  di
temporanea importazione o di ricorso al sistema del rimborso, firmata
dal  dichiarante  e  contenente  le  indicazioni  di  cui  al   punto
precedente;
   3)  vincolo  delle merci al regime della temporanea importazione o
ricorso al sistema del rimborso  senza  che  le  merci  stessi  siano
presentate   alla   dogana   e   prima   della   presentazione  della
dichiarazione. In  tal  caso,  fermo  restando  quanto  previsto  dal
decreto  ministeriale  3  luglio  1973,  il  beneficiario, al fine di
consentire alla dogana l'esercizio della facolta'  di  verificare  le
merci,  e'  tenuto  a  comunicare,  con congruo anticipo, all'ufficio
doganale,  il  programma  giornaliero   degli   arrivi.   In   talune
circostanze  particolari,  giustificate  dalla  natura  delle merci e
dalla  intensita'  degli  arrivi,  la  comunicazione  dei   programmi
giornalieri  puo'  avvenire anche con cadenza settimanale, sempreche'
il beneficiario fornisca alla dogana tutte le informazioni  che  essa
reputi  necessarie  per  poter  esercitare,  all'occorrenza,  il  suo
diritto di visita.
  La  dichiarazione incompleta, la fattura commerciale o il documento
amministrativo con la relativa domanda di cui ai precedenti punti  1)
e  2),  possono  essere  presentati senza che ad essi sia allegata la
documentazione normalmente richiesta per la  temporanea  importazione
delle  merci,  a  condizione  che  detta  documentazione sia tenuta a
disposizione della dogana in attesa di essere  presentata  unitamente
alla  dichiarazione di cui all'art. 4; devono comuque essere allegati
i documenti alla cui presentazione l'operazione e' subordinata.
  L'accettazione   della   dichiarazione  incompleta,  della  fattura
commerciale o del documento  amministrativo,  con  relativa  domanda,
avviene   mediante   apposizione   sui   medesimi   della   data   di
presentazione, convalidata con timbro e firma dell'impiegato  addetto
a  tale  servizio; essi sono, dall'ufficio, progressivamente numerati
ed annotati su un apposito registro il cui appuramento  avverra'  con
l'apposizione  a  fronte  di  ogni  annotazione  degli  estremi della
dichiarazione di cui all'art. 4.
  Un esemplare della dichiarazione incompleta, la fattura commerciale
o  copia  del  documento  amministrativo  e  la  domanda   originale,
debitamente  annotati,  sono restituiti alla parte ai fini dell'esito
delle merci. I rimanenti esemplari  della  dichiarazione  incompleta,
copia  della  fattura  commerciale  o  del documento amministrativo e
della domanda sono trattenuti dall'ufficio  a  corredo  del  predetto
registro di allibramento.
  L'accettazione   della   dichiarazione  incompleta,  della  fattura
commerciale o del documento amministrativo, con relativa domanda,  da
parte   dell'ufficio   doganale   ha   lo   stesso  valore  giuridico
dell'accettazione di cui agli articoli 36 del testo unico doganale  e
9 del regolamento CEE n. 678/85.
  Le  merci  presentate con le modalita' sopraindicate possono essere
assoggettate a verifica sulla base delle  indicazioni  contenute  nei
predetti documenti accettati dalla dogana.
  Qualora  ai  sensi  del  precedente  punto  3)  sia  autorizzata la
procedura semplificata che consente il vincolo delle merci al  regime
della  temporanea  importazione  o il ricorso al sistema del rimborso
senza che le merci stesse siano presentate alla dogana e prima  della
presentazione  della  dichiarazione,  il  beneficiario  e'  tenuto ad
iscrivere le  merci  pervenute  in  un  apposito  registro  aziendale
preventivamente  vidimato  dalla  dogana  ed  a tenere a disposizione
delle autorita' doganali i documenti relativi al vincolo delle  merci
al  regime.  L'iscrizione  deve  contenere  le  indicazioni di cui al
precedente   punto   1)   ed   ha   lo   stesso   valore    giuridico
dell'accettazione  di cui agli articoli 36 del testo unico doganale e
9 del regolamento CEE n. 678/85; essa permette, inoltre, lo  svincolo
delle merci. Nel caso che la dogana intenda esercitare il suo diritto
di visita vi  procede  sulla  base  degli  elementi  contenuti  nella
predetta  iscrizione,  della  documentazione afferente le merci e del
documento doganale di scorta.